mercoledì 16 maggio 2012

PRIVACY - SI PUO' SPIARE LA PROPRIA MOGLIE


Spiare la ex in automobile non è interferenza illecita
(Cassazione 28251/2009)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
La Corte di Cassazione osserva
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di […] e […] per violazione degliarticoli 615 bis o 617 bis c.p. [1]nonché per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo […].
I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di […] con la quale il […] aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei , installando nell’auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare con suoneria disattivata su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell’ auto .
Il P. M. presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di
cui all’art. 615 bis o 617 bis c. p. riteneva insufficienti gli indizi in relazione all’articolo 314 cp. mentre in relazione all’abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall’ufficio del […].
Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva con riferimento agli articoli 615 e 617 bis cp. la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell’articolo 606 cpp e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p.
Le questioni sottoposte aI vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi :
a) se l’automobile con riferimento ai reato di cui all’articolo 615 bis cp. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell’ articolo 614 cp. norma espressamente richiamata dall’articolo 615 bis cp.
h) se il divieto di cui all’articolo 617 bis cp. concerna o meno gli strumenti di comunicazione
e) se la espressione altra forma di trasmissione a distanza dei suoni di cui all’articolo 623 bis cp. sia riferita all’oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.
I motivi di ricorso non sono fondati
Le norme in discussione 615 bis c.p. e 617 bis c.p. - tutelano la riservatezza o meglio la libertà morale delle persone individuabile in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione
La disposizione dell’articolo 615 bis cp. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’art. 614 c. p. e cioè l’abitazione e la privata dimora.
Orbene l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora ( vedi da ultimo n. 4105/07 - 2356/01 n. 13/05 - 230533 e Cass. Sez. V penale 30 gennaio 18 marzo 2008 n. 12042 )
Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 2795 del 2006 , che con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di video riprese appare di carattere generale, ha osservato che non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis cp risultano violati.
Tali disposizioni concernono infatti gli strumenti di comunicazione nel senso che l’art. 617 bis ha ad oggetto le attività volte a intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o de telegrafo o a seguito dell’ampliamento della fattispecie derivante dall’applicazione della norma di chiusura contenuta nell’articolo 623 bis c.p con altre forme di trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare, anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti ( vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2001 n. 12042 anche la n. 4264 del 2006 ).
Insomma, i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca con l’uso di apposite apparecchiature in un canale di trasmissione di dati , cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentano di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati
Non ricorrono i presupposti indicati dall’articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettato alle Sezioni Unite Penali come richiesto dai Pubblico Ministero di udienza.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 LUGLIO 2009


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