SENZA
IL CONSENSO NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI I TEST ANTI HIV – SPETTA IL
RISARCIMENTO.
La
Corte suprema, Sez.3^, con la sentenza n. 2468/2009 in materia di privacy e di
consenso sul trattamento informato, ha accolto il ricorso di un paziente,
omosessuale ricoverato con diagnosi di leucopenia, era stato sottoposto a sua
insaputa al test anti-Hiv. Le doglianze del paziente – accolte dai massimi
giudici - sono state da un lato la diffusione dentro e fuori l’ospedale della
notizia della sua condizione sessuale, notizia data in illegittima evidenza
sulla cartella clinica, peraltro non adeguatamente custodita. Sul primo punto
la Cassazione ha rinviato ad altra Corte d’Appello la determinazione del
risarcimento dovuto, sul secondo nel richiamare la legge 135 del '90 ha
ricordato che “nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per
motivi di necessità clinica”. Peraltro, anche nel caso di estrema necessità “il
paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e
ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia
in grado di decidere liberamente e consapevolmente”.La deroga al consenso è
prevista solo qualora vi sia una indifferibile urgenza del trattamento, o per
specifiche necessità di interesse pubblico , come il possibile contagio a
terzi, circostanze di cui il giudice deve dare esplicitamente indicare".
Il risarcimento al paziente per i danni riportati è
stato di 500.000 Euro.
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