giovedì 10 maggio 2012

PORTO D'ARMI - DINIEGO - CARENZA DI MOTIVAZIONE


Anche i Prefetti ed i questori pagano; così pare abbiano sentenziato i giudici del T.A.R. della Sicilia , Sez. III, giudicando in merito al ricorso n. 3504/99 R.G. e, il Consiglio di Stato, N. Sez. 762/01 con adunanza del 12 giugno 2002, in relazione al rigetto del rinnovo del porto d’armi innanzi al difetto di un’adeguata motivazione, addebitando così le spese all‘amministrazione soccombente. Eppure, ancora oggi, molte amministrazioni pubbliche, facendosi forti dell’ampia discrezionalità che viene concessa loro in merito ai provvedimenti di polizia, forzano la mano dando sfocio a decreti apodittici che mostrano intrinsecamente una carenza di motivazione.
Il Tar Liguria Sez. Seconda – Sent. del 20.08.2008, n. 1576, compensando le spese di giudizio fra le parti, conclude che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, è illegittimo per insufficienza della motivazione il provvedimento con il quale si nega il rinnovo del porto d’armi a soggetto precedentemente autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N.2450/08 Reg.Dec. N. 3012 Reg.Ric .ANNO 2007 ha poi aggiunto che l’art. 43, comma 2, del citato Testo Unico riconosce, in effetti, alla p.a.. un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei presupposti e dei requisiti necessari per ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale; ma di certo detta discrezionalità non può sconfinare in un operato dell’autorità procedente che in definitiva si appalesi in contrasto con i principi della logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa;Sotto tali profili non appare dato comprendere, pertanto, come, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi, l’amministrazione abbia successivamente ritenuto di procedere in modo differenziato nei confronti del richiedente la licenza (cfr.per casi in parte analoghi, decisioni della Sezione 7.6. 2006, n. 3427 e 27.7.2007, n.4169)

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