Anche i Prefetti ed
i questori pagano; così pare
abbiano sentenziato i giudici del T.A.R.
della Sicilia , Sez. III, giudicando in merito al ricorso n. 3504/99 R.G. e, il
Consiglio di Stato, N. Sez. 762/01 con adunanza del 12 giugno 2002, in
relazione al rigetto del rinnovo del porto d’armi innanzi al difetto di
un’adeguata motivazione, addebitando così le spese all‘amministrazione
soccombente. Eppure, ancora oggi, molte amministrazioni pubbliche, facendosi
forti dell’ampia discrezionalità che viene concessa loro in merito ai
provvedimenti di polizia, forzano la mano dando sfocio a decreti apodittici che
mostrano intrinsecamente una carenza di motivazione.
Il Tar Liguria Sez.
Seconda – Sent. del 20.08.2008, n. 1576, compensando le spese di
giudizio fra le parti, conclude che, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza, anche di questa Sezione, è illegittimo per insufficienza della
motivazione il provvedimento con il quale si nega il rinnovo del porto d’armi a
soggetto precedentemente autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso
non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare
armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione
contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio
dell’autorizzazione al porto di pistola. Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) N.2450/08 Reg.Dec. N. 3012 Reg.Ric .ANNO
2007 ha
poi aggiunto che l’art. 43, comma 2, del citato Testo Unico riconosce, in
effetti, alla p.a.. un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei
presupposti e dei requisiti necessari per ottenere il rilascio della licenza di
porto di pistola per difesa personale; ma di certo detta discrezionalità non
può sconfinare in un operato dell’autorità procedente che in definitiva si
appalesi in contrasto con i principi della logicità e ragionevolezza
dell’azione amministrativa;Sotto tali profili non appare dato comprendere,
pertanto, come, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi,
l’amministrazione abbia successivamente ritenuto di procedere in modo
differenziato nei confronti del richiedente la licenza (cfr.per casi in parte
analoghi, decisioni della Sezione 7.6. 2006, n. 3427 e 27.7.2007, n.4169)
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