mercoledì 23 maggio 2012

POLIZIA MUNICIPALE - CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO


La Sentenza n. 5771/2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che la multa elevata da un vigile quando non è in servizio e non è riconoscibile, in quanto indossa abiti borghesi, è nulla. Il caso in esame riguarda una cittadina, la quale, multata per divieto di sosta, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia eccependo che l'infrazione non era stata immediatamente contestata e che l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi. Il giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione e annullava il verbale impugnato osservando che, a norma dell'articolo 183 del regolamento al c.d.s., gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme, inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione. Avverso la pronuncia del giudice di pace, il Comune ha promosso appello per Cassazione. La Suprema Corte, dopo aver chiarito le funzioni degli appartenenti al corpo della polizia municipale, ha osservato che gli appartenenti alla Polizia Municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in servizio. Pertanto, nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Quindi l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata non rivestiva la qualifica di agente della Polizia Giudiziaria come invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere disatteso

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