La Sentenza n. 5771/2008 della Corte di Cassazione ha
stabilito che la multa elevata da un vigile quando non è in servizio e non è
riconoscibile, in quanto indossa abiti borghesi, è nulla. Il caso in esame
riguarda una cittadina, la quale, multata per divieto di sosta, proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia
Municipale di Reggio Emilia eccependo che l'infrazione non era stata
immediatamente contestata e che l'agente accertatore si trovava a bordo della
propria autovettura in abiti borghesi. Il giudice di pace di Reggio Emilia
accoglieva l'opposizione e annullava il verbale impugnato osservando che, a
norma dell'articolo 183 del regolamento al c.d.s., gli agenti preposti alla
regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12 del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza
mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme, inoltre, ai sensi
dell'articolo 1 della legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare
un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere
disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in
abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa
autorizzazione. Avverso la pronuncia del giudice di pace, il Comune ha promosso
appello per Cassazione. La Suprema Corte, dopo aver chiarito le funzioni degli
appartenenti al corpo della polizia municipale, ha osservato che gli
appartenenti alla Polizia Municipale hanno la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e
limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri
corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui
appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in
servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla
limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in
servizio. Pertanto, nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato
nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il
verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della
polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti civili e fuori dal servizio
di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del
traffico". Quindi l'agente di polizia municipale nel momento
dell'accertamento dell'infrazione contestata non rivestiva la qualifica di
agente della Polizia Giudiziaria come invece sostenuto dal Comune nella tesi
posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere
disatteso
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