Il ricorso avverso una contestazione a violazioni del
c.d.s. non esonera dall'obbligo di comunicare i dati del conducente
senza un giustificato motivo. Corte
Costituzionale n. 210/2011. La sentenza in esame non riconosce
l'incostituzionalità dell'art. 126 Bis del c.d.s. ma non escluse
l'esistenza dei motivi ostativi alla comunicazione dei dati del conducente del
mezzo. Si ritiene perciò che la pendenza di un ricorso alle
contestazioni di merito è un plausibile e giustificato motivo all'omissione
della comunicazione dei dati del conducente del mezzo. La Corte costituzionale , con
sentenza n. 27/ 2005, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe
ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il
proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del
conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione
dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il Ministero dell’Interno, con
la circolare del 5 settembre 2011,n. 7157, chiarisce la non
sussistenza dell’omissione collaborativa da parte del cittadino qualora questi
non indichi le richieste generalità del conducente. Il ricorso difatti
costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione
dei dati della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della
violazione del codice della strada, come già affermato dalla circolare del 29
aprile 2011, n. 3971 dello stesso Ministero. L’applicazione dell’art. 126 bis,
comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del
proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, non può ritenersi
applicabileprima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi.
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