giovedì 10 maggio 2012

ORDINI SINDACABILI





Corte di Cassazione Penale sez. IV 10/1/2008 n. 888
Non è pienamente scriminato l'agente che, pur obbedendo ad un ordine, cagioni la morte di un trasportato, avendo egli l'obbligo di usare comunque prudenza e di sindacare gli ordini palesemente illegittimi


Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della locale Corte di Appello, emessa in data 28 settembre 2006, con la quale tizio veniva assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., poichè l'ordine di accelerare e ridurre la distanza di sicurezza, nonostante provenisse dal capo colonna di un reparto di Polizia di Stato, era palesemente illegittimo e non doveva essere adempiuto, perchè non si era in una situazione di pericolo, non vi erano condizioni di fatto tali da legittimare la violazione delle norme di circolazione stradale, giacchè il reparto stava per rientrare a Reggio Calabria dopo aver effettuato un servizio di ordine pubblico, in una partita di calcio, a Salerno.
La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore annullando la sentenza impugnata, con rinvio ad altra corte, perché ha ritenuto che, persino nel caso in cui il soggetto sia impiegato in compiti di polizia con ragioni di urgente necessità ed azioni le segnalazioni acustiche e luminose in applicazione dell'art. 177 C.d.S., non è possibile violare le norme di comune prudenza (Cass. sez. 4, 7 novembre 2002 n. 37263 rv. 222613 - Cass. sez. 4, 25 maggio 2005 n. 19797 rv. 231543), giacchè in tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza (Cass. sez. 4, 1 dicembre 2000 n. 12489 rv. 219233).
Come sovente succede, tale comportamento ( non eseguire ordini illegittimi ) trova oggettiva difficoltà nell’applicazione, specialmente se l’ordine viene impartito in ambito militare, ove alle norme comuni si aggiungono quelle che regolano la disciplina militare e il diritto penale militare. Credete che un militare, ad un ordine impartito dall’ufficiale, ritenuto dal medesimo legittimo, non per il militare, ( è strano che a volte il militare possa essere maggiormente indottrinato, per quel fatto specifico, più del suo ufficiale??) possa ometterlo di eseguirlo!?? Geronimo


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