Nota
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2/4/2010 n. 25/I/0006215
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Orario di lavoro - Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Orario di lavoro - Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro
L’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha presentato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Direzione in merito all’esatto inquadramento,
nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai
lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.In particolare l’interpellante
riferisce le ipotesi in cui il datore di lavoro consente ai lavoratori occupati
in diversi cantieri di recarsi in un “punto di raccolta” (solitamente presso la
sede legale o il magazzino dell’azienda) al fine di usufruire dei mezzi
aziendali per raggiungere un determinato cantiere e chiede di sapere se il
tempo di percorrenza per giungere al punto di raccolta debba essere computato
nell’orario di lavoro. L’interpellante precisa, inoltre, che tali lavoratori
non sono obbligati a recarsi al punto di raccolta - avvalendosi così, per pura
comodità, del mezzo aziendale - potendosi recare direttamente in cantiere con
altri mezzi.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.La questione
sottoposta rimanda preliminarmente all’esame della disciplina dell’orario di
lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008
(conv. da L. n. 133/2008) il quale, nel riprendere la definizione dettata dalla
direttiva 93/104/CE, stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. a) che per orario di
lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni”. In proposito, con la Circ. 3 marzo 2005, n. 8 questo
Ministero ha sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003
nel definire l’orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa
rispetto alla precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si
basava sul concetto di “lavoro effettivo”. La nuova disciplina, infatti, ha
spostato l’accento sulla “messa a disposizione”, in linea con l’interpretazione
fornita della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003,
la quale ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i
lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato
dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter
fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.
Sull’argomento appare inoltre opportuno ricordare sia la previsione normativa
contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 - secondo cui il tempo impiegato
dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal
concetto di orario di lavoro - sia quella giurisprudenza di legittimità (Cass.,
sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez. lav., n. 5701 del 22 marzo
2004) secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro
rientra nell’attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al
normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto
alla prestazione” la quale al contempo ha spiegato che “sussiste il carattere
di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso
la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per
svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Nelle
sentenze ora citate, la giurisprudenza ha ad esempio ritenuto doversi esaminare
- ai fini della valutazione del nesso di funzionalità - se l’accesso ad un
determinato punto di raccolta fosse o meno indispensabile e quindi connesso
alla prestazione da svolgersi presso il cantiere; ovvero se il ritrovo presso
un centro di raccolta corrispondesse o meno ad una esigenza organizzativa
aziendale; ovvero se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi
direttamente presso il cantiere fosse o meno subordinata al consenso del datore
di lavoro; ovvero se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o
indumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa; ovvero se
presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali
che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a
disposizione dei lavoratori (cfr., ad esempio, l’art. 29 CCNL coop. edili e
l’art. 86 imprese edili, in base ai quali il datore di lavoro deve mettere a
disposizione dei lavoratori locali ad uso spogliatoio, locali ad uso
refettorio, scaldavivande, servizi igienico-sanitari con acqua corrente).
Fatte
queste premesse, nel caso sottoposto all’attenzione della scrivente Direzione
generale, pare riguardare non già la computabilità nell’orario di lavoro del
tempo impiegato dal lavoratore per recarsi (dalla propria residenza) sul posto
di lavoro, quanto - piuttosto - se l’orario di lavoro decorra dal momento in
cui il lavoratore accede al “punto di raccolta” (ove sono reperibili i mezzi
aziendali per raggiungere i cantieri) ovvero dal momento in cui il lavoratore
accede al cantiere.
Ai
fini della risposta al quesito occorre attribuire rilevanza al principio di
funzionalità sopra richiamato. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca
una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche
con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore
è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività
presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al
“punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per
reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del
datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento
(ad esempio per esigenze organizzative dato
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