La II
sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 2 settembre 2011 n.
18049 ha deciso che è nulla
la notifica della multa presso l’indirizzo ancora risultante dal Pubblico
registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Sebbene l’articolo
201 del codice della strada stabilisce che “le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del
soggetto risultante dalla carta di circolazione”, non può essere legittimata la
notifica virtuale”. Nel caso di specie , le notificazioni, sia esse ordinarie o
postali, devono seguire le formalità di cui all’art.140 c.p.c. :" il
deposito della copia presso la casa comunale el’affissione del relativo avviso,
in busta chiusa, alla porta dicasa, dell’ufficio o dell’azienda del
destinatario, oltre adargliene notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento".
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