giovedì 24 maggio 2012

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA NELLA VECCHIA RESIDENZA INDIVIDUATA DAL PRA

La II sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 2 settembre 2011 n. 18049 ha deciso che è nulla la notifica della multa presso l’indirizzo ancora risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Sebbene l’articolo 201 del codice della strada stabilisce che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione”, non può essere legittimata la notifica virtuale”. Nel caso di specie , le notificazioni, sia esse ordinarie o postali, devono seguire le formalità di cui all’art.140 c.p.c. :"  il deposito della copia presso la casa comunale el’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta dicasa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre adargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". 

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