Corte di Cassazione Civile sez.II 5/11/2009 n. 23541
Sul perfezionamento della notifica per compiuta giacenza
Sul perfezionamento della notifica per compiuta giacenza
(omissis)
FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
() impugna l'ordinanza
del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2472 del 2005, depositata il 30
giugno 2005 e non notificata con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità
del suo ricorso avverso il verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
6901 del 2004 per la violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3.
Il Giudice di Pace aveva pronunciato l'inammissibilità del ricorso, sulla base della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, per la sua tardività, avendo ritenuto che il verbale era stato notificato il 22 marzo 2005 (giorno nel quale era stato inviato l'avviso di giacenza), mentre il ricorso era stato depositato soltanto 27 giugno 2005 e quindi oltre 60 giorni previsti dalla normativa.
L'odierno ricorrente articola un unico articolato motivo di ricorso, nel quale, lamenta che il Giudice di Pace abbia dichiarato tardivo il ricorso senza rilevare invece che la raccomandata era stata ritirata dall'opponente soltanto in data 16 maggio 2005, sicchè il ricorso doveva ritenersi tempestivamente proposto, considerato che sulla base della L. n. 890 del 1982, art. 8 "la notificazione sia ha per eseguita alla data del ritiro del piego".
Oltre alla censura su esposta, deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per omessa lettura del dispositivo in udienza e nel merito la decadenza della pretesa dell'amministrazione per essere dei ricorsi più di 150 giorni dalla data dell'infrazione a quella della notifica del verbale.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
La richiesta non può essere accolta, risultando il ricorso infondato.
La prima censura appare infondata.
Dal provvedimento del Giudice di Pace risulta, infatti, che egli ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale opposto il "22 marzo 2005 con l'invio dell'avviso di giacenza". Sulla base della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, (nel testo vigente all'epoca della notifica) "La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito".
Con interpretazione adeguatrice del disposto della norma ai principi costituzionali affermati in materia dalla Corte costituzionale, la notificazione doveva ritenersi compiuta decorsi 10 giorni dalla data in cui parte ricorrente ha ricevuto detto avviso. Il ritiro del plico è avvenuto soltanto il 16 maggio 2005, quasi due mesi dopo il suo invio. Stante il lasso di tempo intercorso, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (ma non l'ha fatto) di aver ricevuto l'avviso di giacenza in prossimità della data dell'avvenuto ritiro, dovendosi in mancanza ritenere che l'avviso di giacenza giunse al destinatario nei giorni immediatamente successivi alla data del 22 marzo, del resto per essere tempestivo il ricorso depositato il 27 giugno, la conoscenza dell'avvenuto deposito doveva essere intervenuta al massimo il 28 aprile e non in data anteriore.
Nè coglie nel segno l'osservazione del ricorrente, che valorizza il disposto del comma 4 del predetto art. 8, che testualmente recita; "la notificazione sia ha per eseguita alla data del ritiro del piego", posto che l'interpretazione sistematica della normativa in materia di notifica a mezzo posta (con riferimento in particolare al disposto del citato comma 4) induce a ritenere che la norma invocata da parte ricorrente riguardi esclusivamente il caso in cui il ritiro del piego abbia luogo prima che siano decorsi i 10 giorni dal deposito e non già dopo. Del resto le modifiche normative successive confermano tale interpretazione.
Quanto al secondo motivo occorre osservare che si tratta di ordinanza emessa non in udienza ma ai sensi del primo comma dell'articolo 23, sicchè non vi è alcun dispositivo da pronunciarsi.
L'ultimo motivo resta assorbito.
Il Giudice di Pace aveva pronunciato l'inammissibilità del ricorso, sulla base della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, per la sua tardività, avendo ritenuto che il verbale era stato notificato il 22 marzo 2005 (giorno nel quale era stato inviato l'avviso di giacenza), mentre il ricorso era stato depositato soltanto 27 giugno 2005 e quindi oltre 60 giorni previsti dalla normativa.
L'odierno ricorrente articola un unico articolato motivo di ricorso, nel quale, lamenta che il Giudice di Pace abbia dichiarato tardivo il ricorso senza rilevare invece che la raccomandata era stata ritirata dall'opponente soltanto in data 16 maggio 2005, sicchè il ricorso doveva ritenersi tempestivamente proposto, considerato che sulla base della L. n. 890 del 1982, art. 8 "la notificazione sia ha per eseguita alla data del ritiro del piego".
Oltre alla censura su esposta, deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per omessa lettura del dispositivo in udienza e nel merito la decadenza della pretesa dell'amministrazione per essere dei ricorsi più di 150 giorni dalla data dell'infrazione a quella della notifica del verbale.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
La richiesta non può essere accolta, risultando il ricorso infondato.
La prima censura appare infondata.
Dal provvedimento del Giudice di Pace risulta, infatti, che egli ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale opposto il "22 marzo 2005 con l'invio dell'avviso di giacenza". Sulla base della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, (nel testo vigente all'epoca della notifica) "La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito".
Con interpretazione adeguatrice del disposto della norma ai principi costituzionali affermati in materia dalla Corte costituzionale, la notificazione doveva ritenersi compiuta decorsi 10 giorni dalla data in cui parte ricorrente ha ricevuto detto avviso. Il ritiro del plico è avvenuto soltanto il 16 maggio 2005, quasi due mesi dopo il suo invio. Stante il lasso di tempo intercorso, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (ma non l'ha fatto) di aver ricevuto l'avviso di giacenza in prossimità della data dell'avvenuto ritiro, dovendosi in mancanza ritenere che l'avviso di giacenza giunse al destinatario nei giorni immediatamente successivi alla data del 22 marzo, del resto per essere tempestivo il ricorso depositato il 27 giugno, la conoscenza dell'avvenuto deposito doveva essere intervenuta al massimo il 28 aprile e non in data anteriore.
Nè coglie nel segno l'osservazione del ricorrente, che valorizza il disposto del comma 4 del predetto art. 8, che testualmente recita; "la notificazione sia ha per eseguita alla data del ritiro del piego", posto che l'interpretazione sistematica della normativa in materia di notifica a mezzo posta (con riferimento in particolare al disposto del citato comma 4) induce a ritenere che la norma invocata da parte ricorrente riguardi esclusivamente il caso in cui il ritiro del piego abbia luogo prima che siano decorsi i 10 giorni dal deposito e non già dopo. Del resto le modifiche normative successive confermano tale interpretazione.
Quanto al secondo motivo occorre osservare che si tratta di ordinanza emessa non in udienza ma ai sensi del primo comma dell'articolo 23, sicchè non vi è alcun dispositivo da pronunciarsi.
L'ultimo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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