Corte
di Cassazione Sezione tributaria 28/10/2010 n. 22041
Ricade sulla Concessionaria l'onere di provare la notifica della cartella esattoriale ed il suo contenuto
Ricade sulla Concessionaria l'onere di provare la notifica della cartella esattoriale ed il suo contenuto
(omissis)
Fatto e diritto
Fatto e diritto
Premesso che il
relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la
quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo
grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa
contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per
tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente
ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art.
26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il
seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita
dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e
sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato
al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del
dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella
di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura
della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione,
si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla
considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata
l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato
dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato
prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto
comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono
state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo
fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in
condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha
prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato
sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione
impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi
rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di
legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura
dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio
dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza
considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del
ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle
cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli
avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è
appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a
contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in
modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino
contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa
essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Nessun commento:
Posta un commento