Alcuni comuni applicano l’intera tassa o tariffa di nettezza
urbana anche nei confronti degli utenti che hanno i cassonetti delle immondizie
lontano dalle abitazioni. E’ da precisare che, se il cassonetto è troppo
distante dalla dimora , l’utente è tenuto a pagare la tassa o tariffa nella
misura non superiore al 40%. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la
sentenza n. 6312/2005 decidendo definitivamente sulla vertenza fra un Comune
lombardo e un utente. Interpretando il decreto legislativo n. 507/1993, la
suprema corte ha sentenziato che il cittadino deve avere la concreta
possibilità di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, altrimenti si
applica l’articolo 59, comma secondo, del suddetto decreto legislativo, in base
al quale “la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento, da
determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta”. Il
Comune deve emanare un “regolamento del servizio di nettezza urbana” nel quale
devono essere stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e le
distanze massime di collocazione dei cassonetti. Il comma 4 dell’articolo 59
stabilisce anche che se l’utente non può fruire agevolmente del servizio di
raccolta, la tassa (o tariffa) è dovuta nella misura non superiore al 40 per
cento.
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