mercoledì 16 maggio 2012

NETEZZA URBANA - RIDUZIONE A CAUSA DELLA DISTANZA DEL CASSONETTO


Alcuni comuni applicano l’intera tassa o tariffa di nettezza urbana anche nei confronti degli utenti che hanno i cassonetti delle immondizie lontano dalle abitazioni. E’ da precisare che, se il cassonetto è troppo distante dalla dimora , l’utente è tenuto a pagare la tassa o tariffa nella misura non superiore al 40%. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6312/2005 decidendo definitivamente sulla vertenza fra un Comune lombardo e un utente. Interpretando il decreto legislativo n. 507/1993, la suprema corte ha sentenziato che il cittadino deve avere la concreta possibilità di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, altrimenti si applica l’articolo 59, comma secondo, del suddetto decreto legislativo, in base al quale “la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta”. Il Comune deve emanare un “regolamento del servizio di nettezza urbana” nel quale devono essere stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e le distanze massime di collocazione dei cassonetti. Il comma 4 dell’articolo 59 stabilisce anche che se l’utente non può fruire agevolmente del servizio di raccolta, la tassa (o tariffa) è dovuta nella misura non superiore al 40 per cento.

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