Cassazione
civile Sez III del 26.01.2010, n. 1538
Salute,
responsabilità del medico,cartella clinica, onere della prova
"1) in tema di responsabilità professionale da
contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere
probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o
contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di
un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato;
2) le omissioni imputabili al medico nella redazione della
cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento,
per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta
nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto,
posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio,
risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione
sanitaria."
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