martedì 22 maggio 2012

MEDICO - RESPONSABILITA' - CONSENSO INFORMATO


Cassazione penale Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2010) 08-06-2010, n. 21799
Va imputato a titolo di dolo, non di colpa ( ravvisabile nel concreto espletamento dell'intervento terapeutico meramente non assentito, con esito infausto), non essendo richiesto per il reato di lesioni personali volontarie il dolo specifico e rimanendo, perciò', del tutto irrilevante che l'atto terapeutico, che ha cagionato la malattia finale, sia stato posto in essere al fine di guarirne altra o assicurare un più' appagante assetto psico-fisico "sul piano della valutazione complessiva della salute"

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