Cassazione penale
Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2010) 08-06-2010, n. 21799
Va
imputato a titolo di dolo, non di colpa ( ravvisabile nel concreto espletamento
dell'intervento terapeutico meramente non assentito, con esito infausto), non
essendo richiesto per il reato di lesioni personali volontarie il dolo
specifico e rimanendo, perciò', del tutto irrilevante che l'atto terapeutico,
che ha cagionato la malattia finale, sia stato posto in essere al fine di
guarirne altra o assicurare un più' appagante assetto psico-fisico "sul
piano della valutazione complessiva della salute"
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