La
sentenza n. 13547 dell’11 aprile 2012 della S.C. ha condannato i sanitari
che rimandavano in altra struttura, senza alcuna assistenza iniziale, un
giovane con un ascesso , poi deceduto per un edema polmonare. Il rinvio in
un'altra struttura veniva determinato poiché quest’ultima era dotata di
maggiori risorse specialistiche, senza però fare nulla per salvaguardare
l’integrità dell’ammalato, sebbene nella possibilità di erogare le prestazioni
professionali richieste. I giudici continuano affermando che tale obbligo sorge
in virtù del “contatto sociale” fra malato e medico, che si perfeziona
quando il primo si presenta dal secondo per chiedere l’erogazione della prestazione
sanitaria. Qualora il medico non avesse avuto mezzi o conoscenze specifiche per
intervenire, avrebbe comunque dovuto attivarsi a tutela della salute del paziente,
anche con la redazione di una diagnosi.
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