CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 2 luglio 2010, n. 4235.
In
presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni superiori da parte
di chi si trovi in posizione funzionale intermedia, comporta il riconoscimento
del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto
organizzativo da parte dell'amministrazione, in quanto non è configurabile
l'ipotesi di una struttura pubblica che rimanga priva dell'organo di vertice
responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.
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