domenica 20 maggio 2012

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O RITORSIVO


"Il licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 ed all'art. 3 della legge n. 108 del 1990, ha un'interpretazione estensiva, talchè vengono compresi anche i licenziamenti ritorsivi attuati dall'imprenditore per comportamenti a lui sgraditi, che costituiscono un'azione arbitraria nei confronti del dipendente. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16925 del 3 agosto 2011 ha esteso la tutela prevista per siffatti licenziamenti. Nella fattispecie si tratta di un lavoratore che chiedeva al datore di lavoro il pagamento degli straordinari , mentre l'azienda giustificava il licenziamento per contrazione dell'attività. I giudici della S.C. Hanno sottolineato il motivo oggettivo del licenziamento ed hanno precisato che spetta al giudice la sussistenza del motivo reale addotto dall'imprenditore e valutare l'eventuale natura ritorsiva, quindi l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18 L. 300/1970.

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