"Il licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4
della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 ed all'art.
3 della legge n. 108 del 1990, ha un'interpretazione estensiva, talchè vengono
compresi anche i licenziamenti ritorsivi attuati dall'imprenditore per
comportamenti a lui sgraditi, che costituiscono un'azione arbitraria nei
confronti del dipendente. La Corte
di Cassazione con la sentenza n. 16925 del 3 agosto 2011 ha esteso la tutela prevista per
siffatti licenziamenti. Nella fattispecie si tratta di un lavoratore che
chiedeva al datore di lavoro il pagamento degli straordinari , mentre l'azienda
giustificava il licenziamento per contrazione dell'attività. I giudici della
S.C. Hanno sottolineato il motivo oggettivo del licenziamento ed hanno
precisato che spetta al giudice la sussistenza del motivo reale addotto
dall'imprenditore e valutare l'eventuale natura ritorsiva, quindi
l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18 L. 300/1970.
Cortedi Cassazione n.
24347 del 1° dicembre 2010 ; Cortedi
Cassazione n. 6282 del 18 marzo 2011
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