sabato 19 maggio 2012

LE SPESE LEGALI DEVONO ESSERE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE


L’art. 91 del codice di procedura civile afferma che,  il giudice condanna, con la sentenza che chiude il giudizio, la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. La Corte di Cassazione  con sentenza n. 3595/2012  spiega che essa va intesa nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese legali, a meno che non ricorra l’ipotesi di una reciproca soccombenza, in tal caso la decisione viene rimandata  all’ apprezzamento del giudice stesso, che valuta la compensazione o meno delle spese. La decisione del giudice in tal senso non è sindacabile in sede di legittimità.

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