L’art.
91 del codice di procedura civile afferma che, il giudice condanna, con
la sentenza che chiude il giudizio, la parte soccombente al rimborso delle
spese a favore dell’altra parte. La Corte di Cassazione
con sentenza n. 3595/2012 spiega
che essa va intesa nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può
essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese legali, a
meno che non ricorra l’ipotesi di una reciproca soccombenza, in tal caso la
decisione viene rimandata all’ apprezzamento del giudice stesso, che
valuta la compensazione o meno delle spese. La decisione del giudice in tal
senso non è sindacabile in sede di legittimità.
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