Corte di Cassazione Civile sez. II 20/3/2009 n. 6895 La compensazione delle spese deve essere motivata
(omissis)
Svolgimento del processo
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato ritualmente davanti al G.d.P.
di Roma, () proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.
() con il quale gli era stato ingiunto dalla polizia municipale del Comune di
Roma il pagamento di una sanzione pecuniaria per aver circolato in zona a
traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
Deduceva l'opponente di essere in possesso di suddetta, rilasciatogli dal Comune di Roma onde accompagnare il proprio figlio (), permesso temporaneo per accedere alla zona rimasto incidentato in un sinistro ed impossibilitato a camminare autonomamente, alla scuola (), sito in ().
Depositata copia del permesso ZTL e copia istanza di rinnovo, nella contumacia del Comune, il G.d.P. con sentenza 28.03.03 accoglieva l'opposizione ed annullava il provvedimento impugnato, compensando fra le parti per motivi di equità, le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione () deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1° comma e 92, 2° comma c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il G.d.P. erroneamente compensato fra le parti le spese del giudizio senza motivare tale decisione, nonostante la totale soccombenza del Comune.
Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Deduceva l'opponente di essere in possesso di suddetta, rilasciatogli dal Comune di Roma onde accompagnare il proprio figlio (), permesso temporaneo per accedere alla zona rimasto incidentato in un sinistro ed impossibilitato a camminare autonomamente, alla scuola (), sito in ().
Depositata copia del permesso ZTL e copia istanza di rinnovo, nella contumacia del Comune, il G.d.P. con sentenza 28.03.03 accoglieva l'opposizione ed annullava il provvedimento impugnato, compensando fra le parti per motivi di equità, le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione () deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1° comma e 92, 2° comma c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il G.d.P. erroneamente compensato fra le parti le spese del giudizio senza motivare tale decisione, nonostante la totale soccombenza del Comune.
Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Come, infatti, hanno chiarito le S.S.U.U. di questa
corte, con la pronuncia n. 20598/08, anche nel regime anteriore a quello
introdotto dall'art. 2 c. 1 lett. a) della l. 28.12.2005 n. 263, il
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, in deroga al
criterio generale della soccombenza, ed al di fuori della soccombenza
reciproca, normativamente prevista, che implicitamente lo conferma, deve
trovare una motivazione che consenta di individuare con chiarezza le ragioni
che lo giustificano; ciò potendo avvenire non solo specificamente indicando
tali ragioni, ma anche desumendole dalle argomentazioni svolte dal giudice di
merito sia sotto il profilo giuridico che di fatto, le quali evidenzino quegli
elementi di incertezza della lite che hanno indotto il soccombente ad
intraprendere il giudizio o a resistervi.
Nella presente fattispecie, la formula del tutto generica adottata dal G.d.P. nel compensare le spese del giudizio, non risponde in alcun modo a rendere conto delle ragioni giustificatrici della decisione, a fronte della totale soccombenza del Comune di Roma.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro G.d.P. di Roma.
Nella presente fattispecie, la formula del tutto generica adottata dal G.d.P. nel compensare le spese del giudizio, non risponde in alcun modo a rendere conto delle ragioni giustificatrici della decisione, a fronte della totale soccombenza del Comune di Roma.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro G.d.P. di Roma.
Per questi motivi
La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio, ad altro G.d.P. di Roma.
(omissis)
(omissis)
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