Spesso ci si
chiede quando le responsabilità personali, anche nel campo della medicina,
possano essere acclarate chiaramente e non condizionate dai poteri forti delle
corporazioni da far ritenere che si possa dire tutto e il contrario di tutto.
L’associazione dei consumatori “Unione Nazionale Consumatori”
ha pubblicato una nota esplicativa che può chiarire le idee sulle attuali
possibilità.
Basti
riflettere sull'onere della prova che, nella responsabilità contrattuale,
insiste di fatto sul medico e/o sulla struttura, poiché al malato è sufficiente
allegare la responsabilità e dimostrare il danno per far ricadere sul medico
l'onere di dimostrare di aver ben adempiuto al contratto di cura; se tale prova
contraria non è raggiunta, la domanda del paziente viene accolta.
Anche l'interpretazione dell'art. 2236 cod. civ., un tempo baluardo della difesa dei medici, oggi svuota di significato la c.d. limitazione di responsabilità ivi prevista poiché è ormai pacifico che la norma non sia altro che una specificazione del concetto di diligenza speciale, stabilito dall'art. 1176 cod. civ., laddove il criterio di responsabilità, come è noto, impone che il giudizio sia condotto tenendo conto della natura del caso: va da sé quindi che, qualora il caso sia di particolare difficoltà, perché per esempio non studiato a sufficienza, anche la pretesa di perizia, e quindi di capacità tecnica, sia commisurata alla difficoltà della prestazione; nulla di più, a ben vedere, di quanto previsto già dall'art. 1176, II comma, cod. civ.
Più semplicemente: lo spauracchio, per il paziente, di una limitazione secca di responsabilità solo per colpa grave o dolo del medico è stato pressoché demolito dalla Corte di Cassazione.
Altra frontiera della responsabilità consiste nella valorizzazione del dovere d'informare il paziente così da consentirgli di autodeterminarsi alla cura liberamente. Il consenso informato, troppo spesso burocratizzato e svuotato d'ogni effetto, diventa invece protagonista del contratto di cura e la violazione del dovere d'informare può far fallire il rapporto.
E' fondamentale, nel percorso di accertamento della responsabilità, la consulenza medico legale che dovrà chiarire al malato gli estremi dell'eventuale errore, il nesso di causa con il danno lamentato e la consistenza di quest'ultimo, consentendo al giurista esperto di responsabilità medica di valorizzare la colpa ed il danno anche in conformità alla miglior giurisprudenza sul danno non patrimoniale - esistenziale.
Per quanto sia preferibile agire entro cinque anni dal fatto, per potersi avvalere anche del titolo di responsabilità extracontrattuale, il limite entro il quale l'azione contrattuale si prescrive è di dieci anni; sotto il profilo penale, ove esistano i presupposti per richiedere l'intervento della Procura della Repubblica, è necessario agire entro tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato, previa consulenza che chiarisca se tale iniziativa sia proficua poiché non è certo indispensabile per conseguire il risarcimento del danno e la colpa medica, in sede penale, è dominata da regole di minor vantaggio per il malato.
Anche la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sta vivendo una fase che pare preludere al suo definitivo superamento: il criterio di responsabilità rimane comunque, per tutte le obbligazioni, quello dell'art. 1176 cod. civ., e quindi quello della diligenza speciale sotto la cui lente dovranno quindi essere lette le condotte professionali.
Piuttosto, la crescente attenzione per la centralità del dovere d'informare sposta l'attenzione sul patto, consentendo di valutare anche le promesse che sono state rivolte al paziente per fare emergere eventuali negligenze nella stessa informazione meritevoli d'essere stigmatizzate.
In particolare ciò accade per la chirurgia estetica e per gli interventi odontoiatrici spesso ricollegati più ad esigenze estetiche/edonistiche che di salute; in tali casi suggeriamo ai pazienti di pattuire per iscritto la consistenza dell'intervento ed il risultato promesso, così da poter verificare ex post se le promesse siano risultate vane.
Anche l'interpretazione dell'art. 2236 cod. civ., un tempo baluardo della difesa dei medici, oggi svuota di significato la c.d. limitazione di responsabilità ivi prevista poiché è ormai pacifico che la norma non sia altro che una specificazione del concetto di diligenza speciale, stabilito dall'art. 1176 cod. civ., laddove il criterio di responsabilità, come è noto, impone che il giudizio sia condotto tenendo conto della natura del caso: va da sé quindi che, qualora il caso sia di particolare difficoltà, perché per esempio non studiato a sufficienza, anche la pretesa di perizia, e quindi di capacità tecnica, sia commisurata alla difficoltà della prestazione; nulla di più, a ben vedere, di quanto previsto già dall'art. 1176, II comma, cod. civ.
Più semplicemente: lo spauracchio, per il paziente, di una limitazione secca di responsabilità solo per colpa grave o dolo del medico è stato pressoché demolito dalla Corte di Cassazione.
Altra frontiera della responsabilità consiste nella valorizzazione del dovere d'informare il paziente così da consentirgli di autodeterminarsi alla cura liberamente. Il consenso informato, troppo spesso burocratizzato e svuotato d'ogni effetto, diventa invece protagonista del contratto di cura e la violazione del dovere d'informare può far fallire il rapporto.
E' fondamentale, nel percorso di accertamento della responsabilità, la consulenza medico legale che dovrà chiarire al malato gli estremi dell'eventuale errore, il nesso di causa con il danno lamentato e la consistenza di quest'ultimo, consentendo al giurista esperto di responsabilità medica di valorizzare la colpa ed il danno anche in conformità alla miglior giurisprudenza sul danno non patrimoniale - esistenziale.
Per quanto sia preferibile agire entro cinque anni dal fatto, per potersi avvalere anche del titolo di responsabilità extracontrattuale, il limite entro il quale l'azione contrattuale si prescrive è di dieci anni; sotto il profilo penale, ove esistano i presupposti per richiedere l'intervento della Procura della Repubblica, è necessario agire entro tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato, previa consulenza che chiarisca se tale iniziativa sia proficua poiché non è certo indispensabile per conseguire il risarcimento del danno e la colpa medica, in sede penale, è dominata da regole di minor vantaggio per il malato.
Anche la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sta vivendo una fase che pare preludere al suo definitivo superamento: il criterio di responsabilità rimane comunque, per tutte le obbligazioni, quello dell'art. 1176 cod. civ., e quindi quello della diligenza speciale sotto la cui lente dovranno quindi essere lette le condotte professionali.
Piuttosto, la crescente attenzione per la centralità del dovere d'informare sposta l'attenzione sul patto, consentendo di valutare anche le promesse che sono state rivolte al paziente per fare emergere eventuali negligenze nella stessa informazione meritevoli d'essere stigmatizzate.
In particolare ciò accade per la chirurgia estetica e per gli interventi odontoiatrici spesso ricollegati più ad esigenze estetiche/edonistiche che di salute; in tali casi suggeriamo ai pazienti di pattuire per iscritto la consistenza dell'intervento ed il risultato promesso, così da poter verificare ex post se le promesse siano risultate vane.
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