Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione
Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino
Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di
Gravina
RITENUTO
IN FATTO
Il
Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro
l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di
rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente
trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale
pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro
del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione
delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per
89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A
seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma
di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro
782,32 per interessi legali.
Il
ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo
liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del
Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato
avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini
dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce
1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del
ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità
è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero
a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro
(art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore
si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di
conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come
retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua
giustificazione in un contratto di scambio.
Tale
somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si
pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella
disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In
conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si
pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento
delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto
anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come
risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico
subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto,
nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto
questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa
effettuata."
P.Q.M.
La
Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di
Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così
deciso in Lecce il 24/06/2010
Nessun commento:
Posta un commento