Interpello
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 6/2/2009 n. 4
prot.25/I/0001710
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno - soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno - soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992
La
Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2
lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare
lavoro notturno, fra l’atro, “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni”. In particolare si chiede un chiarimento
sull’esatto significato da attribuire all’espressione “a proprio carico” di cui
alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti
giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte
di questo Ministero.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della
Condizioni di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e
dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La
normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la
fruizione dei permessi di cui all’art. 33, ad agevolare la cura del soggetto
che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa Legge e la
disposizione in oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto D.Lgs. n.
66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.
Più
in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti
l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad una effettiva assistenza
da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Da
ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni
interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico,
della locuzione “a proprio carico”, sussista tale effettività della assistenza
prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti
chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall’INPS con circ. n. 90/2007.
Ciò
premesso, si ritiene che l’individuazione del soggetto ammesso al beneficio di
cui all’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003 vada ancorata ai già
noti criteri della “sistematicità ed adeguatezza” e, quindi, solo il soggetto
che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i
requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e
giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal
lavoro notturno.
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