La
norma di cui all’art. 4 d.l. 121/2002, che prevede l’obbligo di segnalare agli
automobilisti la presenza di dispositivi per il rilevamento elettronico della
velocità dei veicoli, non contiene una disposizione efficace solo nei servizi
organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è norma di garanzia
per gli utenti della strada in quanto finalizzata ad orientare la condotta di
guida e preavvertirli del possibile accertamento delle violazioni. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza
26 Marzo 2009, n. 7419, precisando,
altresì, che la violazione di tale obbligo informativo, determina al nullità
della sanzione eventualmente irrogata.
Corte
di Cassazione, sez. II penale, 13 marzo 2009, n. 11131
Le
apparecchiature utilizzate per il rilevamento, sulla rete stradale, della
velocità dei veicoli in transito devono essere segnalate agli automobilisti con
adeguato anticipo (almeno 400 metri prima della loro collocazione) in modo da
garantire il tempestivo avvistamento. Conseguentemente, l’occultamento e la
mancata segnalazione preventiva delle postazioni mobili di controllo sono
elementi sufficienti ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa di cui all’art.
640 c.p.
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