giovedì 24 maggio 2012

L'AUTOVELOX DEVE ESSERE SEMPRE SEGNALATO


La norma di cui all’art. 4 d.l. 121/2002, che prevede l’obbligo di segnalare agli automobilisti la presenza di dispositivi per il rilevamento elettronico della velocità dei veicoli, non contiene una disposizione efficace solo nei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è norma di garanzia per gli utenti della strada in quanto finalizzata ad orientare la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento delle violazioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 26 Marzo 2009, n. 7419,  precisando, altresì, che la violazione di tale obbligo informativo, determina al nullità della sanzione eventualmente irrogata.

Corte di Cassazione, sez. II penale, 13 marzo 2009, n. 11131
Le apparecchiature utilizzate per il rilevamento, sulla rete stradale, della velocità dei veicoli in transito devono essere segnalate agli automobilisti con adeguato anticipo (almeno 400 metri prima della loro collocazione) in modo da garantire il tempestivo avvistamento. Conseguentemente, l’occultamento e la mancata segnalazione preventiva delle postazioni mobili di controllo sono elementi sufficienti ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

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