Cass. Civile
terza sez. sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI -
RESPONSABILITA' PER "MALA GESTIO" NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO -
Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge
accorda all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei
confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed
assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo
all'assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti
dell'assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all'epoca del
sinistro, sia divenuto incapiente; ricorrendo tale ipotesi l'assicuratore è
obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero risarcimento cui questi
sia tenuto verso il danneggiato.
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