venerdì 18 maggio 2012

LA P.A. DEVE RISPONDERE AL CITTADINO


 Ormai sempre di più la giurisprudenza  tende a condannare la pubblica amministrazione silente nei confronti del cittadino, atteso che tale comportamento viene ritenuto non conforme agli interessi pubblici cui essa è deputata.  Nel procedimento amministrativo è opportuno che l’amministrazione pubblica risponda all’istanza del cittadino a prescindere che la stessa richieda o meno una specifica situazione legittimante. La giurisprudenza sancisce l’illegittimità del silenzio rifiuto, atteso che l’istante deve essere comunque destinatario di una pronuncia, sia essa positiva, negativa o interlocutoria da parte dell’autorità adita. ( Cons.Stato , Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992n. 321; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10; T.A.R. Lazio, IISez., 23 novembre 1993, n. 1440 )

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