Ormai
sempre di più la giurisprudenza tende a condannare la pubblica
amministrazione silente nei confronti del cittadino, atteso che tale
comportamento viene ritenuto non conforme agli interessi pubblici cui essa è
deputata. Nel procedimento amministrativo è opportuno che l’amministrazione
pubblica risponda all’istanza del cittadino a prescindere che la stessa
richieda o meno una specifica situazione legittimante. La giurisprudenza
sancisce l’illegittimità del silenzio rifiuto, atteso che l’istante deve essere
comunque destinatario di una pronuncia, sia essa positiva, negativa o
interlocutoria da parte dell’autorità adita. ( Cons.Stato , Sez. VI, 5 marzo
1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992n. 321; T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10; T.A.R. Lazio, IISez., 23 novembre 1993, n.
1440 )
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