Applicazione
dell’art.69 della legge 133/2008 e differimento di dodici mesi degli
automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico
(Inpdap, Nota Operativa 2.7.2009 n.
39)
Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha
disposto all’articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di
dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime
di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165.
Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti
biennali o delle classi di
stipendio – previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di
appartenenza del personale di cui trattasi – i quali, nei limiti del 2,50 per
cento, vengono differiti “una tantum” dal 1 gennaio 2009.
Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della
maturazione delle ulteriori successiveclassi di
stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (art. 69, comma 1) che
venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Parimenti, nelle ipotesi di cessazioni dal servizio o passaggi di qualifica
(cfr. promozione giuridica alla qualifica superiore o attribuzione del
trattamento economico superiore) avvenuti nel corso del periodo di
differimento, la nuova norma (art.69, commi 2 e 3) stabilisce che si debba
procedere, alla scadenza del periodo e con la medesima decorrenza, alla
rideterminazione del trattamento economico di pensione o del trattamento
economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato...
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