domenica 20 maggio 2012

INPDAP . DIFFERIMENTI STIPENDIALI


Applicazione dell’art.69 della legge 133/2008 e differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico
(Inpdap, Nota Operativa 2.7.2009 n. 39) 

Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto all’articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti biennali o delle classi  di stipendio – previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui trattasi – i quali, nei limiti del 2,50 per cento, vengono differiti “una tantum” dal 1 gennaio 2009.
Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successiveclassi  di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (art. 69, comma 1) che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Parimenti, nelle ipotesi di cessazioni dal servizio o passaggi di qualifica (cfr. promozione giuridica alla qualifica superiore o attribuzione del trattamento economico superiore) avvenuti nel corso del periodo di differimento, la nuova norma (art.69, commi 2 e 3) stabilisce che si debba procedere, alla scadenza del periodo e con la medesima decorrenza, alla rideterminazione del trattamento economico di pensione o del trattamento economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato...

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