Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute del
lavoratore e assume a proprio carico la responsabile di cui all'art. 2087 c.c.
qualora il proprio dipendente si infortuna anche in presenza di una sua
condotta imprudente, se agevolata dal non rispetto delle norme antinfortunistiche.
La Cassazione lo ha meglio
precisato nella sentenza n.14507
del 1° luglio 2011, rafforzando
il principio già affermato nella pronuncia espressa nella sentenza della S.C.,
Sez. lav. Dell'8 aprile 2002, n. 5024.
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