domenica 20 maggio 2012

INFORTUNIO IN ITINERE OCCORSO NEL CONDOMINIO


Non fatevi male in una zona condominiale, altrimenti non vi viene riconosciuto l'infortunio in itinere. Beata giustizia Italiana!!
(Cassazione 13629/2007)
Non può essere considerato infortunio in itinere, ai sensi dell’art. 2 del TU delle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, l’incidente occorso a un lavoratore mentre in bicicletta risaliva la rampa che dal proprio garage lo avrebbe portato sulla via pubblica per recarsi al luogo di lavoro. In tal senso si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella Sentenza 25 gennaio-11 giugno 2007, n. 13629, con la quale sono stati giudicati infondati i motivi del ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza a lui sfavorevole n. 26/2004 emessa dalla Corte di Appello di Trento. Il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito da detta Sentenza d’Appello, riteneva di avere diritto alla indennizzabilità dell’infortunio occorsogli sulla rampa del condominio nel quale era collocata la propria abitazione, mentre partendo dal proprio garage in bicicletta si era avviato per recarsi al luogo di lavoro. Ciò perché, ad avviso dello stesso ricorrente, la rampa, sulla quale si era verificato l’incidente, non era una pertinenza della sua abitazione, ma costituiva una parte della proprietà comune a tutti coloro che, come lui, facevano parte dello stesso condominio. La Corte adita dal ricorrente ha però escluso che nella fattispecie si fosse verificato un infortunio in itinere, svolgendo in merito varie osservazioni tra cui le seguenti. Secondo quanto già affermato nella Sentenza della Cassazione Civile 13 maggio 1998, n. 4841, può essere considerato infortunio in itinere, indennizzabile ai fini dell’assicurazione INAIL, solamente l’infortunio che si sia verificato sulla strada pubblica o, comunque, al di fuori dell’abitazione dell’assicurato o delle sue pertinenze, esclusive o comuni, per cui non sussiste la possibilità di indennizzare infortuni avvenuti sulla rampa di discesa all’autorimessa dell’abitazione dell’assicurato. Il fatto che la rampa di accesso al garage in cui è avvenuto il sinistro fosse condominiale, e non di pertinenza dell’abitazione privata del ricorrente, non sposta i termini della questione. A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione, con la Sentenza del 9 giugno 2003, n. 9, ha già avuto modo di precisare che l’infortunio in itinere indennizzabile non è configurabile, non solo nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione o domicilio o dimora, ma anche nell’ipotesi di infortunio verificatosi nelle scale condominiali o in altri luoghi di comune proprietà privata. Ciò in quanto l’indennizzabilità, come risulta chiaramente anche dall’art. 12 del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38, presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva o comune proprietà del lavoratore assicurato. Da qui la dichiarazione di infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del proprio ricorso dal lavoratore interessato. (14 dicembre 2007)



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