Viene affermato dalla Cassazione
con sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, che il danno esistenziale deve
essere calcolato risarcendo tutto ciò che implicalo sconvolgimento della vita ,
individuando quali ripercussioni negative si siano verificate, provvedendo così
alla loro integrale riparazione. In uno specifico ricorso un giovane si è visto
negare in primo ed in secondo grado, a seguito di un incidente stradale, il
danno esistenziale, che la Suprema Corte, con la sentenza sopra enunciata, ha
ritenuto invece debba essergli riconosciuto. E' stato sottolineato che il danno
non patrimoniale da lesione alla salute costituisca una categoria ampia e
onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i
pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, senza duplicare le poste
risarcitorie attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici,
in modo che il danno biologico, il danno morale, quelloalla vita di relazione e
quello cosiddetto esistenziale siano valutati unitariamente nella voce del
«danno non patrimoniale»,garantendo una «personalizzazione» del risarcimento,
al quale sia rapportato all’effettiva entità del danno subito. La S.C. Nella
sentenza n. 12408/2011 ha indicato come valori di riferimento quelli adottati
dal Tribunale di Milano, che devono essere presi in considerazione a meno che
non vi sia un'alterazione della personalità del soggetto e del profilo
relazionale, allorchè il giudice dovrà procedere alla personalizzazione
del danno.
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