martedì 22 maggio 2012

INDICENTE STRADALE - DANNO ESISTENZIALE



Viene affermato dalla Cassazione con sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, che il danno esistenziale deve essere calcolato risarcendo tutto ciò che implicalo sconvolgimento della vita , individuando quali ripercussioni negative si siano verificate, provvedendo così alla loro integrale riparazione. In uno specifico ricorso un giovane si è visto negare in primo ed in secondo grado, a seguito di un incidente stradale, il danno esistenziale, che la Suprema Corte, con la sentenza sopra enunciata, ha ritenuto invece debba essergli riconosciuto. E' stato sottolineato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisca una categoria am­pia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, senza duplicare le poste risarcitorie attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, in modo che il danno biologico, il danno morale, quelloalla vita di relazione e quel­lo cosiddetto esistenziale siano valutati unitariamente nella voce del «danno non patrimoniale»,garantendo una «personalizzazione» del risarcimento, al quale sia rapportato all’effettiva entità del danno subito. La S.C. Nella sentenza n. 12408/2011 ha indicato come valori di riferimento quelli adottati dal Tribunale di Milano, che devono essere presi in considerazione a meno che non vi sia un'alterazione della personalità del soggetto e del profilo relazionale,  allorchè il giudice dovrà procedere alla personalizzazione del danno.

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