venerdì 25 maggio 2012

INCIDENTE STRADALE - REATO DI FUGA


Se si tampona un’autovettura lievemente e non ci si ferma a soccorrere l’automobilista tamponato che ha subito un lieve trauma cranico “colpo di frusta” non si incorre nel reato di omissioni di soccorso, dato il tipo di conseguenze del sinistro,  ma nel reato di pericolo  (art. 189 c.d.s. cd reato di fuga), che ne deriva dalla fuga del soggetto dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identità personale. Cassazione n. 17220 del 9 maggio 2012.

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