Se si tampona
un’autovettura lievemente e non ci si ferma a soccorrere l’automobilista
tamponato che ha subito un lieve trauma cranico “colpo di frusta” non si
incorre nel reato di omissioni di soccorso, dato il tipo di conseguenze del
sinistro, ma nel reato di pericolo (art. 189 c.d.s. cd reato di
fuga), che ne deriva dalla fuga del soggetto dal luogo
dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento
della propria identità personale. Cassazione
n. 17220 del 9 maggio 2012.
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