La diffida ex art. 16 TU 1124/1965 ed i ricorsi in materia di obbligo assicurativo Inail
(Inail, Nota 24.6.2009 n. 6704 - Dott.ssa Silvana Toriello)
Prima
della richiesta dei premi nei casi di accertata violazione delle disposizioni
ex art. 12 TU 1124/1965 va spedita diffida al datore di lavoro. Il
Ministero del lavoro con la nota del 7 aprile 2009 ha
comunicato, alle proprie DPL, di non considerare ammissibiligravami in materia
di obbligo assicurativo Inail prodotti verso atti diversi dalla diffida (
certificati di assicurazione o di variazione).
L'INAIL,
con la nota n. 6704 del 24 giugno 2009, ha reso noto che è stato
concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL
continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti ai sensi
dell'art. 16 del TU n. 1124/65 anche in presenza di atti che rivestono una
forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza
dell'obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi
da una sede Inail. Nel contempo, l'Istituto si attiverà per adeguare al
disposto normativo le procedure informatiche realizzando , peraltro, d'intesa
con lo stesso Ministero del Lavoro, una interoperabilità per via informatica
con le DPL, secondo modalità che verranno individuate in seguito .
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