Circolare del Ministero dell'interno prot.
300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010.
Interventi in materiadi
notificazione delle violazioni – Art. 201 c.d.s. così come modificato dalla
legge 120/2010.
La nuova norma riduce, da 150 a 90
giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di
contestazione delle violazioni al c.d.s., qualora, invece, la violazione sia
stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica
all'obbligato in solido e di 100 giorni. Questi nuovi e diversi termini si
applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della
legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in
precedenza, invece,continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni. Sono
stati,inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione
immediata di alcune violazioni (art. 201, co. 1-bis,lett. g) e g-bis)
aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici,alle aree pedonali, nonché
nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata
ai sensi dell'art. 141, di circolazione contromano, di violazione della
segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli, nonché quelle
relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesiindicate
dalla nuova lettera g-bis) del co. 1-bis dell'art.201 c.d.s. Non è necessaria
la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante dispositivi o apparecchiature che siano state omologate ovvero
approvate per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono però essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, co.
1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui
tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di
incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Problematiche operative
Nascono
dubbi sulla contestazione del'art.141 del c.d.s. Accertata con un dispositivo
di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva
dell'organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che
rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi della'rt. 142 del
c.d.s., poiché la valutazione soggettiva dell'operatore trova supporto nella
considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico edi qualsiasi
altra natura.
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