giovedì 24 maggio 2012

IL TERMINE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI AL C.D.S. E' DI 90 GIORNI


Circolare del Ministero dell'interno prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010.
Interventi in materiadi notificazione delle violazioni – Art. 201 c.d.s. così come modificato dalla legge 120/2010.
La nuova norma riduce, da 150 a 90 giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al c.d.s., qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all'obbligato in solido e di 100 giorni. Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece,continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni. Sono stati,inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (art. 201, co. 1-bis,lett. g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici,alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata ai sensi dell'art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesiindicate dalla nuova lettera g-bis) del co. 1-bis dell'art.201 c.d.s. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che siano state omologate ovvero approvate per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono però essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Problematiche operative
Nascono dubbi sulla contestazione del'art.141 del c.d.s. Accertata con un dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva dell'organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi della'rt. 142 del c.d.s., poiché la valutazione soggettiva dell'operatore trova supporto nella considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico edi qualsiasi altra natura.

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