sabato 26 maggio 2012

IL TAR ANNULLA IL TRASFERIMENTO DI UN MILITARE - PERCHE' COMPENSARE LE SPESE DI GIUDIZIO??


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) con sentenza n. 363/2012 ha annullato l'ordine di trasferimento di un militare, poiché posto in essere con «modalità inutilmente e particolarmente pregiudizievoli per le esigenze familiari». Nella circostanza il trasferimento avviene successivamente all’impugnazione da parte del militare del rapporto informativo, con richiesta di accesso agli atti. Sembrava una palese ritorsione da parte dell’amministrazione della Difesa.


Ciò che ancora la Giustizia Amministrativa trova difficile fare, seppure le ragioni siano attribuite al ricorrente e non all’amministrazione resistente , è addebitare le spese alla parte soccombente, quando questa è l’’amministrazione pubblica che ha suscitato l’azione legale della controparte, ma decide quasi sempre per la solita compensazione delle spese, adducendo motivi più o meno valenti. Non vi è invece alcuna difficoltà addebitarle al dipendente pubblico qualora sia questo a soccombere in giudizio. La  Cassazione si è espressa sulla debenza delle spese di giudizio , affermando che le stesse devono essere a carico della parte soccombente, ma la giustizia amministrativa pare trovi sempre qualche difficoltà nel volerle attribuire all’amministrazione Pubblica, seppure essa sia rappresentata dall’avvocatura dello Stato , che ad onor del vero, oggi, deve comunque essere individuata nell’azione e nella responsabilità di un singolo soggetto. In conclusione, per far valere le proprie ragioni, innanzi ai giudici amministrativi, si deve in qualche modo pagare il pegno, anche davanti ad azioni, a dir poco, persecutorie.

Sarebbe il caso di interessare la Corte Europea per la garanzia dei diritti dell’uomo “militare" ?

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