La sentenza della Corte
di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053, precisa che “Alla stregua dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada,
atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione
normativa di cui all’art. 202 del codice dellastrada non influenza
l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario
rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità
(oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa
sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della
sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.”
Nessun commento:
Posta un commento