venerdì 25 maggio 2012

IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE NON ESCLUDE IL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE ACCESSORIA

La sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053,  precisa che “Alla stregua dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 del codice dellastrada non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.”

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