giovedì 17 maggio 2012

IL CONDOMINO PUO' CRITICARE L'OPERATO DELL'AMMINISTRATORE


una condomina aveva affisso alla bacheca condominiale un volantino che aveva il seguente contenuto: “abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino dobbiamo provvedere noi stessi a chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero tanto di condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che dovrebbe occuparsi di tutto cio’?; per chi non se lo ricordasse il suo nome e’ (…); se non vi ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, e’ lui che e’ latitante; pero’ i soldi nostri se li prende e come…. per quello non e’ latitante, vogliamo continuare cosi' a farci prendere in giro, o cerchiamo una persona seria e competente?? personalmente voglio mandarlo via; e mi sto informando su altri capocondomini; pero’ ci vuole la maggioranza di voi per mandarlo via; quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini di vostra conoscenza che siano persone serie e competenti”.
L'asmministratore propone querela per diffazione, giungendo fino alla sentenza della S.C. , che però così ha sentenziato:
il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensi’ nell’espressione di un giudizio o, piu’ genericamente, di un’opinione che, come tale, non puo’ pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non puo’ che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicita’ piu’ limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate (ved. tra altre Cass., 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, CED Cass. n. 2219904). In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l’imputata aveva rivolto delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l’immobile presentava, invitando gli altri condomini – attraverso l’affissione del volantino – ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore. Con tale condotta l’imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato da (…) , di controllare comportamenti dell’amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarita’ "(Cass. 31 gennaio 2011 n. 3372).


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