una condomina aveva affisso
alla bacheca condominiale un volantino che aveva il seguente contenuto:
“abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del
balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di alcuni di
voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino
dobbiamo provvedere noi stessi a chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero
tanto di condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che dovrebbe
occuparsi di tutto cio’?; per chi non se lo ricordasse il suo nome e’ (…); se
non vi ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, e’
lui che e’ latitante; pero’ i soldi nostri se li prende e come…. per quello non
e’ latitante, vogliamo continuare cosi' a farci prendere in giro, o cerchiamo
una persona seria e competente?? personalmente voglio mandarlo via; e mi sto
informando su altri capocondomini; pero’ ci vuole la maggioranza di voi per
mandarlo via; quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini
di vostra conoscenza che siano persone serie e competenti”.
L'asmministratore propone querela per
diffazione, giungendo fino alla sentenza della S.C. , che però così ha
sentenziato:
il diritto di critica si differenzia da
quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come
l’altro, nella narrazione di fatti, bensi’ nell’espressione di un giudizio o,
piu’ genericamente, di un’opinione che, come tale, non puo’ pretendersi
rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non puo’ che
essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di
comportamenti. La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di
quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicita’ piu’ limitato; conformemente
al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite
segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della
correttezza delle espressioni usate (ved. tra altre Cass., 24 maggio 2002, P.G.
in proc. Trevisan, CED Cass. n. 2219904). In aderenza a tali principi il
giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l’imputata aveva
rivolto delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, per le
gravi carenze di manutenzione che l’immobile presentava, invitando gli altri
condomini – attraverso l’affissione del volantino – ad attivare i loro poteri
di controllo sull’amministratore. Con tale condotta l’imputata non solo ha
esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma
ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile
amministrato da (…) , di controllare comportamenti dell’amministratore e di
denunciarne eventuali riscontrate irregolarita’ "(Cass.
31 gennaio 2011 n. 3372).
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