Anche gli avvocati come
tutti i liberi professionisti hanno l'obbligo di adempiere al loro compito nel
migliore dei modi senza che l'imperizia o la negligenza possa causare un danno
al proprio assistito. A tal proposito si è espressa la S.C. con SENTENZA
N. 15717 DEL 2 LUGLIO 2010,
all'interno della quale ha espresso il proprio orientamento giurisprudenziale.
PROFESSIONI
E PROFESSIONISTI – AVVOCATO - RESPONSABILITÀ – CONFIGURABILITA’ IN CASO DI
OMESSA ATTIVITA’ DIFENSIVA PER CAUSA AD ELEVATO RISCHIO DI SOCCOMBENZA -
SUSSISTENZA
E’
configurabile la responsabilità professionale dell’avvocato quando, in caso di
controversie ritenute di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un
elevato rischio di soccombenza, accetti comunque di patrocinare una parte e poi
si disinteressi totalmente di cercare, in ogni modo, di tutelarne le possibili
ragioni, senza, nemmeno, attivarsi per trovare una soluzione transattiva,
esponendo il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a
causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria
difesa e per quella della parte avversa.
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