
Dopo il Ministero dell'Interno anche
il Ministero della Difesa ha inteso emanare una circolare
esplicativa Prot. n.” M D GMILO IV 11 40086008” del 28/02/2011,
riguardante la monetizzazione delle ferie non godute da parte di chi sia stato
collocato in malattia e/o successivamente riformato. Da tenere conto, secondo
la circolare,della prescrizione quinquennale e della compensazione delle spese
di giudizio da parte di chi abbia intrapreso un'azione legale nei confronti
dell'Amministrazione. Come dire:” avete volutoricorrere! Bene, pagatevi le
vostre spese legali. Eh no, Caro
Ministero, sei tu inadempiente, perchè dovrei pagare io per la tua negligenza? Vs. stralcio di sentenza sotto riportata
(1)
Dopo le circolari emanate dal
Ministero del lavoro, dal Ministero dell'Economia e finanze e dal Ministero
dell'Interno, anche il Ministero della Difesa, per i propri figli, quelli
di un Dio minore, ha dato indicazioni nel merito, riconoscendo un diritto a suo
tempo non ritenuto tale.
Compensazione delle spese!!?? Credo
che oltre alle spese legali lo Stato dovrebbe liquidare le spese derivanti dal
patema d'animo connesso e derivante , che un ostruzionismo cosi tenace ha sicuramente
contribuito a far nascere.
La divisa non fa di una
persona un suddito, ma l' uomo che la riveste, come tale, ha diritto del
rispetto della propria dignità, oltre che dei propri diritti.
(1)N.
00107/2011REG.PROV.COLL.
N. 00791/2003 REG.RIC.
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
N. 00791/2003 REG.RIC.
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
·
OMISSIS -
Il
Collegio ritiene,infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa
discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo
ordinario,nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto
al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia
oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del
lavoratore Cons. St.,sez.VI, 21.4.2008, n. 1765,
23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n.3637;Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e
10.12.2003, n. 8118
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l'effetto:
1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione,sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati enon goduti per un totale di 66 giorni;
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliarinella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:Aldo Ravalli,Presidente; Alessandro Maggio, Consigliere; Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore.
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