mercoledì 23 maggio 2012

FEDE PRIVILEGIATA DEL VERBALE - SEMAFORO ROSSO


Con la Sentenza n. 21816/2008, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di validità dei verbali di accertamento per quanto riguarda infrazioni al Codice della Strada. Il caso in Esame riguarda una cittadina la quale aveva promosso ricorso al Giudice di Pace di Roma avverso un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada con il quale le era stata elevata una multa per aver proseguito la marcia con il proprio autoveicolo mentre il semaforo segnava il rosso. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendo provato, in base al verbale di contravvenzione, che l’opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa. La Suprema Corte ha osservato che occorre considerare che, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, che deve riconoscersi allo stesso in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica, quali come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento, bensì, come per l’appunto nel caso di specie, l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. Il  Giudice di Pace ha ribadito la Corte ha errato nell’attribuire efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione, ritenendo provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti e non ammettendo la prova testimoniale articolata dall’opponente. Su tali basi la Corte ha accolto il ricorso.

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