Accertamento di
illeciti edilizi – Sopralluogo in locali privati – Decreto di perquisizione
emesso dall’autorità giudiziaria – Necessità fatti salvi i casi di flagranza.
Spesso
ci si chiede quali siano le circostanze nelle quali si sia tenuti a far entrare
le forze di polizia o chi rivesta la qualifica di agente o ufficiale di P.G.
all’interno della propria abitazione o pertinenze di essa. Nella fattispecie,
parliamo di accertamenti sull’edilizia , precisando che in corso di
costruzione, in presenza di una concessione, gli accertatori hanno sempre
diritto di accedere nei luoghi per eseguire accertamenti amministrativi, anche
se a seguito di tali accertamenti si addivenga alla constatazione di illeciti
penali.
La
Polizia municipale di…….., in presenza di un esposto scritto che paventava
lavori di edilizia e possibili abusi all’interno di un locale privato, ubicato
in un condominio, ha ritenuto bene ( o meglio, male ) di chiedere di entrare
all’interno dell’abitazione previo un invito scritto formulato al capo famiglia
con l'intimazione di presenziare al sopralluogo, citando l’art 650 del c.p.
qualora egli si fosse rifiutato o avesse comunque impedito
l’accertamento.
Premesso
che occorre chiarire se il sopralluogo è diretto all’accertamento di illeciti
amministrativi oppure di rilevanza penale, va da sé ritenere i poteri e le
procedure conseguenti l’illecito amministrativo ben diverse dall’illecito
di rilevanza penale. Va altresì specificato che qualora l’interessato ( il
proprietario dell’immobile o chi per esso ) avesse acconsentito di buon grado
al sopralluogo non si sarebbe posto nessun problema. In ogni caso, lo
strumento più idoneo per acquisire la prova del reato è senz’altro la
perquisizione, ragione per cui, fatti salvi i casi di flagranza di reato o dei
previsti casi di necessità ed urgenza (ex art. 41 Tulps, ricerca di armi,
munizioni o materie esplodenti , Art.103 T.U. Stupefacenti , colà ) che
comunque esulano dall’argomento in questione, la perquisizione di locali può
essere effettuata previo decreto rilasciato dall’autorità giudiziaria, nel
rispetto di alcune disposizioni.
La
perquisizione di locali deve essere svolta con la presenza dell’imputato o, in
sua mancanza, di un congiunto o collaboratore o del portiere; se si perquisisce
il domicilio, non si può iniziare prima delle ore 7 e dopo le ore 20,00.
In
conclusione, si ritiene che per accedere all’interno di un locale privato
contro il volere del proprietario non basta un invito scritto dell’organo
procedente, ma deve essere richiesto il decreto di perquisizione all’autorità
giudiziaria, la quale, valutate le motivazioni addotte nella richiesta, se
ritenute idonee, emette il relativo decreto. Geronimo
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