martedì 15 maggio 2012

EDILIZIA - ILLECITI - SOPRALLUOGO - NECESSITA DECRETO DI PERQUISIZIONE


Accertamento di illeciti edilizi – Sopralluogo in locali privati – Decreto di perquisizione emesso dall’autorità giudiziaria – Necessità fatti salvi i casi di flagranza.
Spesso ci si chiede quali siano le circostanze nelle quali si sia tenuti a far entrare le forze di polizia o chi rivesta la qualifica di agente o ufficiale di P.G. all’interno della propria abitazione o pertinenze di essa. Nella fattispecie, parliamo di accertamenti sull’edilizia , precisando che in corso di costruzione, in presenza di una concessione, gli accertatori hanno sempre diritto di accedere nei luoghi per eseguire accertamenti amministrativi, anche se a seguito di tali accertamenti si addivenga alla constatazione di illeciti  penali.

La Polizia municipale di…….., in presenza di un esposto scritto che paventava lavori di edilizia e possibili abusi all’interno di un locale privato, ubicato in un condominio, ha ritenuto bene ( o meglio, male ) di chiedere di entrare all’interno dell’abitazione previo un invito scritto formulato al capo famiglia con l'intimazione di presenziare al sopralluogo, citando l’art 650 del c.p. qualora egli si fosse rifiutato o avesse comunque impedito l’accertamento. 

Premesso che occorre chiarire se il sopralluogo è diretto all’accertamento di illeciti amministrativi oppure di rilevanza penale, va da sé ritenere i poteri e le procedure conseguenti l’illecito amministrativo  ben diverse dall’illecito di rilevanza penale. Va altresì specificato che qualora l’interessato ( il proprietario dell’immobile o chi per esso ) avesse acconsentito di buon grado al sopralluogo non si sarebbe posto nessun  problema. In ogni caso, lo strumento più idoneo per acquisire la prova del reato è senz’altro la perquisizione, ragione per cui, fatti salvi i casi di flagranza di reato o dei previsti casi di necessità ed urgenza (ex art. 41 Tulps, ricerca di armi, munizioni o materie esplodenti , Art.103 T.U. Stupefacenti , colà ) che comunque esulano dall’argomento in questione, la perquisizione di locali può essere effettuata previo decreto rilasciato dall’autorità giudiziaria, nel rispetto di alcune disposizioni. 

La perquisizione di locali deve essere svolta con la presenza dell’imputato o, in sua mancanza, di un congiunto o collaboratore o del portiere; se si perquisisce il domicilio, non si può iniziare prima delle ore 7 e dopo le ore 20,00.

In conclusione, si ritiene che per accedere all’interno di un locale privato contro il volere del proprietario non basta un invito scritto dell’organo procedente, ma deve essere richiesto il decreto di perquisizione all’autorità giudiziaria, la quale, valutate le motivazioni addotte nella richiesta, se ritenute idonee, emette il relativo decreto. Geronimo

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