venerdì 11 maggio 2012

DANNEGGIAMENTO MILITARE - DUE PESI E DUE MISURE




Due pesi e due misure, questa è la situazione in Italia quando sipongono a confronto diritti e doveri di militari e normali cittadini.Il militare è subordinato ad un differente ordinamento ed oltre algiudizio del c.p. è sottoposto al giudizio del c.p.m. , all'internodel quale, sebbene in fase di rivisitazione da parte del senato,alcune norme appaiono palesemente incostituzionali. Il dipendente di una pubblica amministrazione, qualora danneggi inmaniera colposa e non volontaria un bene mobile od immobiledell'amministrazione per la quale svolge la propria attività, èchiamato innanzi alla legge, a rifondere i danni causati e non certoa commisurarsi con sanzioni penalmente rilevanti. Ciò invece nonsuccede per il militare. Può accadere quindi che un militare cheinfrange casualmente un vetro di una caserma o tampona un'altro mezzocausando solo dei danni può essere chiamato a rispondernepenalmente, differentemente dai cittadini senza stellette. All'uoporiporto alcuni articoli del c.p.m. su cui sarebbe opportuno fare unariflessione.

Art. 168. Danneggiamento di edifici militari.
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni. 
Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

Art. 170. Fatti colposi.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.
Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1.      si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
2.      la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.
Alcuni di questi articoli sono apparsi incostituzionali anche ad alcuni giudici, tant'è che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico emesse rispettivamente il 7 maggio 1986 e il 18 giugno 1986,il Tribunale militare di Padova ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e169 dello stesso codice, che commina una pena detentiva per il reato di danneggiamento colposo di edifici militari e per il danneggiamento colposo di cose mobili militari, anche se di lieve entità.
Il giudice a quo ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27della Costituzione, con la prima ordinanza gli artt. 53, 54, 77 e 79della legge 24 novembre 1981, n. 689, e con la seconda ordinanza gli artt. 53, 54 della stessa legge n. 689 del 1981, nella parte in cuiescludono che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi siano applicabili anche nei confronti dei militari maggiorenni che commettano reati militari compresi nell'astratta competenza delpretore.
La CorteCostituzionale, con sentenza n. 280 del 7 luglio 1987,dopo una lunga disquisizione giuridica, ha considerato che :
 la non omogeneità delle argomentazioni addotte e la conseguente diversificazione dei risultati cui i rispettivi sviluppi potrebbero condurre non permettono a questa Corte di individuare con certezza i veri termini del petitum e, quindi, di pervenire ad una risposta di sicura aderenza a quanto effettivamente dal giudice a quo.L'univocità formale dei due dispositivi, diretti ad una declaratoria di illegittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace,non può ovviare da sola alla non univocità della motivazione, nonfoss'altro perché il raggiungimento dei più circoscritti obiettivi in essa alternativamente ravvisabili risulterebbe compromesso da un epilogo drasticamente conforme a quanto in apparenza richiesto nel dispositivo.
Dichiara pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agliartt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.
Conla seguente conclusione, che i diritti ed i doveri dei militari non vanno a pari passo con quelli di un normale cittadino, ma soffrono spesso di motivazioni che danno adito ad un affievolimento del senso diritto.
Chiè debole non avrà la forza di rialzarsi se nessuno le porgerà lamano.

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