Due pesi e
due misure, questa è la situazione in Italia quando sipongono a confronto
diritti e doveri di militari e normali cittadini.Il militare è subordinato ad
un differente ordinamento ed oltre algiudizio del c.p. è sottoposto al giudizio
del c.p.m. , all'internodel quale, sebbene in fase di rivisitazione da parte
del senato,alcune norme appaiono palesemente incostituzionali.
Il dipendente di una pubblica amministrazione, qualora danneggi inmaniera
colposa e non volontaria un bene mobile od immobiledell'amministrazione per la
quale svolge la propria attività, èchiamato innanzi alla legge, a rifondere i
danni causati e non certoa commisurarsi con sanzioni penalmente rilevanti. Ciò
invece nonsuccede per il militare. Può accadere quindi che un militare cheinfrange
casualmente un vetro di una caserma o tampona un'altro mezzocausando solo dei
danni può essere chiamato a rispondernepenalmente, differentemente dai
cittadini senza stellette. All'uoporiporto alcuni articoli del c.p.m. su cui
sarebbe opportuno fare unariflessione.
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo
precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con
la reclusione militare fino a cinque anni.
Art. 169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e
165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in
parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente
all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a
quattro anni.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.
Art. 170. Fatti colposi.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso
per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.
Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1.
si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto
è derivato un danno di rilevante entità;
2.
la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del
danno, il fatto risulta di lieve entità.
Alcuni di questi articoli sono apparsi
incostituzionali anche ad alcuni giudici, tant'è che con due ordinanze di
contenuto sostanzialmente identico emesse rispettivamente il 7 maggio 1986 e il
18 giugno 1986,il Tribunale militare di Padova ha denunciato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 170 del
codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e169 dello stesso
codice, che commina una pena detentiva per il reato di danneggiamento colposo
di edifici militari e per il danneggiamento colposo di cose mobili militari,
anche se di lieve entità.
Il giudice
a quo ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27della Costituzione,
con la prima ordinanza gli artt. 53, 54, 77 e 79della legge 24 novembre 1981, n.
689, e con la seconda ordinanza gli artt. 53, 54 della stessa legge n. 689 del
1981, nella parte in cuiescludono che le sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi siano applicabili anche nei confronti dei militari maggiorenni
che commettano reati militari compresi nell'astratta competenza delpretore.
La CorteCostituzionale,
con sentenza n. 280 del 7 luglio 1987,dopo una lunga disquisizione
giuridica, ha considerato che :
” la non omogeneità delle
argomentazioni addotte e la conseguente diversificazione dei risultati cui i
rispettivi sviluppi potrebbero condurre non permettono a questa Corte di
individuare con certezza i veri termini del petitum e, quindi, di pervenire ad
una risposta di sicura aderenza a quanto effettivamente dal giudice a
quo.L'univocità formale dei due dispositivi, diretti ad una declaratoria di
illegittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace,non può ovviare
da sola alla non univocità della motivazione, nonfoss'altro perché il
raggiungimento dei più circoscritti obiettivi in essa alternativamente
ravvisabili risulterebbe compromesso da un epilogo drasticamente conforme a
quanto in apparenza richiesto nel dispositivo.
Dichiara
pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170
del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello
stesso codice, sollevata, in riferimento agliartt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in
epigrafe.
Conla
seguente conclusione, che i diritti ed i doveri dei militari non vanno a pari
passo con quelli di un normale cittadino, ma soffrono spesso di motivazioni che
danno adito ad un affievolimento del senso diritto.
Chiè
debole non avrà la forza di rialzarsi se nessuno le porgerà lamano.
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