venerdì 11 maggio 2012

DISCIPLINA MILITARE

L’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (legge recante “Norme di principio sulla disciplina militare”) stabilisce che:
“15. Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.
L’art. 66 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (decreto recante l’”Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”),, a sua volta, così recita:
“66. Procedure per infliggere la consegna di rigore.
1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore”. Il successivo art. 67 dispone che:
“ art. 67Commissione consultiva.
1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.
2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.
4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.”

Nessun commento:

Posta un commento