L’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n.
382 (legge recante “Norme di principio sulla disciplina militare”)
stabilisce che:
“15. Nessuna sanzione disciplinare di
corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano
state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere
di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari
grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un
difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza,
designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello
più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può
essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un
procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo
mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le
procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per
la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura
ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.
L’art. 66 del D.P.R. 18 luglio 1986, n.
545 (decreto recante l’”Approvazione del regolamento di disciplina
militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”),,
a sua volta, così recita:
“66. Procedure per infliggere la
consegna di rigore.
1. Dopo aver provveduto agli
adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o
di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a) contestazione da parte del
comandante di corpo o di ente degli addebiti;
b) esposizione da parte dell'incolpato
delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed
esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli
eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la
invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo
tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono
tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere viene reso noto
verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente
deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La
decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono
applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione
viene fatta anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il
comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla
motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere
precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare
difensore”. Il successivo art. 67 dispone che:
“ art. 67. Commissione
consultiva.
1. Il comandante di corpo o di ente,
tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia
prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima
della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma
secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.
2. La commissione è nominata dal
comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano
dei componenti a parità di grado.
3. Qualora presso il corpo o l'ente non
esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione
della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o
all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei
citati militari.
4. La commissione deve essere resa
edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari abbiano
commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte della
commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o
danneggiato.”
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