Nota
6/7/2010 n. 25/I/0011635
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Permessi per assistenza disabili di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Permessi per assistenza disabili di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992
L’Associazione
Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine
di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi
previsti dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono
chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso
mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne:
- il
preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore
avente diritto;
- il
soggetto - datore di lavoro o dipendente - che stabilisce le date di fruizione
del permesso;
- la
facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata
per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
Stante
l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di
interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a
contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con
il diritto all’assistenza da parte del disabile.
In
tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una
programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile,
laddove:
- il
lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente
le giornate di assenza;
-
purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una
effettiva assistenza;
-
segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro
rappresentanze; la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire
il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne,
come detto, il buon andamento.
I
medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne
la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in
precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che
improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non
possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali
Nessun commento:
Posta un commento