Se
è in corso una causa nello Stato Italiano, il giudice nazionale deve tener
conto della giurisprudenza europea, così esprime la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011, che ha respinto il ricorso presentato
da un uomo che aveva chiesto i danni per essere stato diffamato su un noto
quotidiano.
La
Convenzione europea dei diritti dell'uomo deve essere applicata con effetto
immediato dal giudice nazionale chiamato a decidere , con effetto
conseguenziale della realizzazione dell'equo processo effettivo e paritario
nella sostanza processuale , così come indica l'art. 111, Co.1 della
Costituzione. Le sentenze della Corte di Strasburgo, pur avendo natura
dichiarativa, qualora divenute definitive consentono la richiesta risarcitoria
dei danni morali e materiali, in quanto precettive, la cui applicazione
dell'organo giudicante, non può discostarsi dall'interpretazione data dal
giudice europeo.
Vi
è quindi un vincolo che può cambiare l'istituto giuridico nel nostro paese,
avvicinandolo, sotto alcuni aspetti, a quello americano.
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