lunedì 21 maggio 2012

COOPERATIVE SOCIALI - ORARIO DI LAVORO


 La Cooperativa sociale non può ridurre l'orario di lavoro ai soci lavoratori unilateralmente, senza gli accordi sindacali e previa dimostrazione di una palese necessità organizzativa generale, poiché, in tal caso, sarebbe comunque costretta al pagamento dell'intera retribuzione. Lo specifica meglio il Ministero del lavoro nella nota  n. 2589/2012 di prot. , richiamando la legge 142 del 2001, ove si esplicita che il socio lavoratore di una cooperativa, oltre al rapporto associativo, assume con la società un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con tutti gli effetti giuridici derivanti. Gli artt. 1206 – 1217 del codice civile, di fatto esplicitano che, qualora il dipendente offrisse la sua prestazione e questa non venisse accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di lavoro, questi è comunque tenuto al  pagamento della retribuzione dell' orario di lavoro pattuito, atteso  che la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro non è consentita (art. 1372 c.c. ) .
In conclusione, qualora  non esistano oggettive situazioni di crisi aziendale (ex art. 6, co.1, Lett. d. Legge 142/2001) acclarate da un' assemblea a seguito di una riduzione del fatturato, le Cooperative sono tenute a garantire ai propri soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di  lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.

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