La Cooperativa sociale non può ridurre l'orario di
lavoro ai soci lavoratori unilateralmente, senza gli accordi sindacali e previa
dimostrazione di una palese necessità organizzativa generale, poiché, in tal
caso, sarebbe comunque costretta al pagamento dell'intera retribuzione. Lo
specifica meglio il Ministero del lavoro nella nota n. 2589/2012 di prot.
, richiamando la legge 142 del 2001, ove si esplicita che il socio lavoratore
di una cooperativa, oltre al rapporto associativo, assume con la società un ulteriore
rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con tutti gli effetti
giuridici derivanti. Gli artt. 1206 – 1217 del codice civile, di fatto
esplicitano che, qualora il dipendente offrisse la sua prestazione e questa non
venisse accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di
lavoro, questi è comunque tenuto al pagamento della retribuzione dell'
orario di lavoro pattuito, atteso che la riduzione unilaterale
dell'orario di lavoro non è consentita (art. 1372 c.c. ) .
In conclusione, qualora non
esistano oggettive situazioni di crisi aziendale (ex art. 6, co.1, Lett. d.
Legge 142/2001) acclarate da un' assemblea a seguito di una riduzione del
fatturato, le Cooperative sono tenute a garantire ai propri soci lavoratori, l'effettivo
svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.
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