L’intermediazione
di manodopera ( ora somministrazione - Legge Biagi) è una pratica ormai
sfruttata da aziende pubbliche e private, al fine di demandare, non
sempre nei criteri fissati dalla norma, il lavoro subordinato a ditte e
cooperative appaltanti. In questa vicenda si inserisce la recente sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Larino, provincia di Campobasso, il
quale ha accolto il ricorso di una dipendente di una ditta esterna
appaltatrice, che chiedeva, pur essendosi dovuta dimettere nel maggio
2007 perché non le venivano pagati gli stipendi dalla ditta , veder
riconosciuti i propri diritti. Il giudice, Aldo Aceto, ha dichiarato la
violazione dell’art. 1 L. 1369/60, riconoscendo che tra Poste e la ditta
appaltatrice v’è stata attività di intermediazione di manodopera, condannando
l’ente Poste ad assumere la lavoratrice a tempo indeterminato, nonché al
pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla stessa per il
periodo agosto 2003 – maggio 2007.La pronuncia del Tribunale di Larino è molto
importante poichè di fatto il
Giudice ACETO ha ritenuto non applicabile il Collegato Lavoro alle ipotesi di
somministrazione irregolaree, quindi, la dipendente ha diritto ad un
risarcimento del danno non limitato da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo
di 12 mensilità della retribuzione, ma
deve essere pagata per tutto il tempo della inattività.
Una sentenza che lascerà comunque un segno, perché sempre più spesso nascono cooperative che sotto le vesti della “onlus” , svolgono una vera e propria attività a scopo di lucro, disconoscendo spesso ai propri dipendenti i medesimi diritti che ai colleghi dell’azienda pubblica vengono riconosciuti.
Un esempio lampante è quello delle ASL , che sempre più spesso intermediano il lavoro da svolgere nelle corsie con le cooperative “onlus” , anziché provvedere all’assunzione diretta del personale e risparmiare sul computo totale delle spese. Anche per questi motivi la pubblica amministrazione continua a risultare in passivo.
Evidentemente mantenere le cooperative va di moda per i nostri politici, cui hanno un area di bassa esposizione e più facilmente controllabile per la collocazione dei propri adepti.
Una sentenza che lascerà comunque un segno, perché sempre più spesso nascono cooperative che sotto le vesti della “onlus” , svolgono una vera e propria attività a scopo di lucro, disconoscendo spesso ai propri dipendenti i medesimi diritti che ai colleghi dell’azienda pubblica vengono riconosciuti.
Un esempio lampante è quello delle ASL , che sempre più spesso intermediano il lavoro da svolgere nelle corsie con le cooperative “onlus” , anziché provvedere all’assunzione diretta del personale e risparmiare sul computo totale delle spese. Anche per questi motivi la pubblica amministrazione continua a risultare in passivo.
Evidentemente mantenere le cooperative va di moda per i nostri politici, cui hanno un area di bassa esposizione e più facilmente controllabile per la collocazione dei propri adepti.
Art. 1
Legge n. 1369/60
E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
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