domenica 20 maggio 2012

COOPERATIVE - INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA


L’intermediazione di manodopera ( ora somministrazione - Legge Biagi)   è una pratica ormai sfruttata da aziende pubbliche e private, al fine di  demandare, non sempre nei criteri fissati dalla norma, il lavoro subordinato a ditte e cooperative appaltanti. In questa vicenda si inserisce la recente sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Larino, provincia di Campobasso, il quale  ha accolto il ricorso di una dipendente di una ditta esterna appaltatrice,  che chiedeva, pur essendosi dovuta dimettere nel maggio 2007 perché non le venivano pagati gli stipendi dalla ditta ,  veder riconosciuti i propri diritti. Il giudice, Aldo Aceto,  ha dichiarato la violazione dell’art. 1 L. 1369/60,  riconoscendo che tra Poste e la ditta appaltatrice v’è stata attività di intermediazione di manodopera, condannando l’ente Poste ad assumere la lavoratrice a tempo indeterminato, nonché al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla stessa per il periodo agosto 2003 – maggio 2007.La pronuncia del Tribunale di Larino è molto importante poichè di fatto il Giudice ACETO ha ritenuto non applicabile il Collegato Lavoro alle ipotesi di somministrazione irregolaree, quindi, la dipendente ha diritto ad un risarcimento del danno non limitato da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità della retribuzione, ma deve essere pagata per tutto il tempo della inattività. 

Una sentenza che lascerà comunque un segno, perché sempre più spesso  nascono cooperative che sotto le vesti della “onlus” , svolgono una vera e propria attività a scopo di lucro, disconoscendo spesso ai propri dipendenti i medesimi  diritti che ai colleghi  dell’azienda pubblica vengono riconosciuti.

Un esempio lampante è quello delle ASL , che  sempre più spesso intermediano il lavoro da svolgere nelle corsie con le cooperative “onlus” , anziché provvedere all’assunzione diretta del personale e risparmiare sul computo totale delle spese. Anche per questi motivi la pubblica amministrazione continua a risultare in passivo.
Evidentemente mantenere le cooperative va di moda per i nostri politici, cui hanno un area di bassa esposizione e più facilmente controllabile per la collocazione dei propri adepti.
Art. 1 Legge n. 1369/60
E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
 

 

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