Corte di Cassazione Civile sez.III 20/10/2009 n. 22194
Il Modulo di constatazione amichevole del sinistro, in caso di dichiarazione confessoria resa da solo una parte dei litisconsorti, deve essere liberamente apprezzato dal giudice
Il Modulo di constatazione amichevole del sinistro, in caso di dichiarazione confessoria resa da solo una parte dei litisconsorti, deve essere liberamente apprezzato dal giudice
(omissis)
Con sentenza 5 febbraio 20 febbraio 2004 il Tribunale di Roma confermava integralmente la decisione del giudice di pace di Roma (), rigettando l'appello principale di (omissis) e quello incidentale di (omissis) e dell'Assicuratrice (omissis), proposto in via subordinata.
Osservava il giudice di appello che le prove articolate da entrambe le parti in grado di appello erano inammissibili, che la confessione di responsabilità dell'incidente sottoscritta da (omissis) poteva esplicare effetti nei suoi confronti, ma non verso la compagnia assicuratrice, litisconsorte facoltativa.
Aggiungeva ancora il Tribunale che persino sulla materialità del fatto (essendovi dei dubbi sul fatto che lo stesso si fosse verificato) erano sorte gravi perplessità, a fronte delle contestazioni della (omissis).
In un quadro del genere, argomentava il giudice di appello, la rinuncia dell'attore all'escussione del teste presente non poteva che essere considerata alla stregua di una autonoma scelta processuale consapevole della linea difensiva adottata dalla (omissis).
Avverso tale decisione (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.
I due intimati non hanno svolto difese.
Con sentenza 5 febbraio 20 febbraio 2004 il Tribunale di Roma confermava integralmente la decisione del giudice di pace di Roma (), rigettando l'appello principale di (omissis) e quello incidentale di (omissis) e dell'Assicuratrice (omissis), proposto in via subordinata.
Osservava il giudice di appello che le prove articolate da entrambe le parti in grado di appello erano inammissibili, che la confessione di responsabilità dell'incidente sottoscritta da (omissis) poteva esplicare effetti nei suoi confronti, ma non verso la compagnia assicuratrice, litisconsorte facoltativa.
Aggiungeva ancora il Tribunale che persino sulla materialità del fatto (essendovi dei dubbi sul fatto che lo stesso si fosse verificato) erano sorte gravi perplessità, a fronte delle contestazioni della (omissis).
In un quadro del genere, argomentava il giudice di appello, la rinuncia dell'attore all'escussione del teste presente non poteva che essere considerata alla stregua di una autonoma scelta processuale consapevole della linea difensiva adottata dalla (omissis).
Avverso tale decisione (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.
I due intimati non hanno svolto difese.
Motivi
della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge (art. 112 c.p.c.) per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione in ordine alla censura relativa al rigetto della domanda di manleva proposta dal (omissis) nei confronti della propria compagnia di assicurazione, (omissis).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 1913, 1915 e 1917 c.c. per la ipotesi che dovesse ritenersi che la domanda di garanzia dovesse ritenersi assorbita in conseguenza del rigetto della domanda proposta dal (omissis).
Quest'ultimo aveva provveduto regolarmente a pagare i premi assicurativi e non rispondeva al vero che egli avesse collezionato ben undici sinistri nel periodo di quattro anni, dal 1996 al 2000.
Da tutta l'istruttoria svolta risultava chiaramente la assoluta "mala gestio" di (omissis) che aveva rifiutato, senza alcuna ragione, di prestare la dovuta garanzia in favore del proprio assicurato, così venendo meno ai propri obblighi contrattuali.
Dal canto suo, il (omissis) aveva rimesso alla compagnia assicuratrice il modulo CAI, debitamente sottoscritto, nel quale ammetteva la propria responsabilità in ordine all'incidente del 26 aprile 2000.
La (omissis), avendo ricevuto dal (omissis) copia dell'atto di citazione notificatogli dal (omissis), aveva restituito l'atto quasi un mese dopo che si era tenuta la udienza di prima comparizione.
Doveva escludersi, pertanto, che il (omissis) avesse omesso o ritardato l'invio della denuncia di sinistro. Non rispondeva, infine, al vero che (omissis) avesse dolosamente fornito un indirizzo falso alla propria compagnia assicuratrice allo scopo di non essere rintracciato dalla stessa e di non dover fornire spiegazioni in ordine al sinistro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 e 23 della legge 990 del 1969, dell'art. 2 della legge 39 del 1977, dell'art. 2733 e 1917 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il modello CAI costituisce una sorta di presunzione legale nei riguardi della compagnia assicuratrice.
Al contrario, la decisione impugnata muoveva dall'erroneo presupposto che la stessa non rivestisse la qualità di litisconsorte necessario nella presente controversia, in contrasto con quanto previste dalle disposizioni di legge richiamate.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonché motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto inammissibili tutte le istanze istruttorie formulate dal (omissis).
Tra l'altro, la compagnia di assicurazione aveva restituito l'atto di citazione al (omissis) con notevole ritardo, informandolo che non intendeva spiegare una difesa - in considerazione del possibile conflitto di interessi insorto con il proprio assicurato.
In tal modo, tuttavia, (omissis) aveva impedito al (omissis) di spiegare tempestivamente le proprie difese e di avanzare istanze istruttorie.
Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. censurando la decisione di entrambi i giudici di merito che avevano disposto entrambi la compensazione delle spese del giudizio.
Osserva il Collegio: i cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata il giudice di appello ha spiegato che vi erano forti dubbi per quanto riguarda la materialità dell'incidente denunciato in ritardo dal (omissis).
Quanto alla constatazione amichevole, il giudice di appello è giunto alle medesime conclusioni cui sono poi pervenute le sezioni unite di questa Corte, secondo le quali:
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. S.U. n. 10311 del 2006).
Il giudice di appello ha spiegato che numerosi elementi facevano sorgere dubbi persino in ordine alla materialità dell'incidente (il ritardo nell'invio della denuncia alla compagnia, l'indirizzo non corretto dell'assicurato indicato in polizza, e ribadito per due volte nel modello CID, la rinuncia dell'attore alla escussione del teste ammesso).
Mancando la prova dell'incidente, ogni altra questione rimane assorbita (anche quella del doloso inadempimento dell'assicurato all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, di cui all'art. 1913 c.c.).
Sulla base di tutti questi elementi il Tribunale ha rigettato la domanda rivolga dal (omissis) e dal (omissis) nei confronti della (omissis), osservando che la confessione poteva spiegare effetto solo nei confronti dello stesso confitente.
Correttamente, dunque - ha concluso il Tribunale - il primo giudice aveva condannato il solo (omissis) a risarcire i danni denunciati dal (omissis).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge (art. 112 c.p.c.) per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione in ordine alla censura relativa al rigetto della domanda di manleva proposta dal (omissis) nei confronti della propria compagnia di assicurazione, (omissis).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 1913, 1915 e 1917 c.c. per la ipotesi che dovesse ritenersi che la domanda di garanzia dovesse ritenersi assorbita in conseguenza del rigetto della domanda proposta dal (omissis).
Quest'ultimo aveva provveduto regolarmente a pagare i premi assicurativi e non rispondeva al vero che egli avesse collezionato ben undici sinistri nel periodo di quattro anni, dal 1996 al 2000.
Da tutta l'istruttoria svolta risultava chiaramente la assoluta "mala gestio" di (omissis) che aveva rifiutato, senza alcuna ragione, di prestare la dovuta garanzia in favore del proprio assicurato, così venendo meno ai propri obblighi contrattuali.
Dal canto suo, il (omissis) aveva rimesso alla compagnia assicuratrice il modulo CAI, debitamente sottoscritto, nel quale ammetteva la propria responsabilità in ordine all'incidente del 26 aprile 2000.
La (omissis), avendo ricevuto dal (omissis) copia dell'atto di citazione notificatogli dal (omissis), aveva restituito l'atto quasi un mese dopo che si era tenuta la udienza di prima comparizione.
Doveva escludersi, pertanto, che il (omissis) avesse omesso o ritardato l'invio della denuncia di sinistro. Non rispondeva, infine, al vero che (omissis) avesse dolosamente fornito un indirizzo falso alla propria compagnia assicuratrice allo scopo di non essere rintracciato dalla stessa e di non dover fornire spiegazioni in ordine al sinistro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 e 23 della legge 990 del 1969, dell'art. 2 della legge 39 del 1977, dell'art. 2733 e 1917 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il modello CAI costituisce una sorta di presunzione legale nei riguardi della compagnia assicuratrice.
Al contrario, la decisione impugnata muoveva dall'erroneo presupposto che la stessa non rivestisse la qualità di litisconsorte necessario nella presente controversia, in contrasto con quanto previste dalle disposizioni di legge richiamate.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonché motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto inammissibili tutte le istanze istruttorie formulate dal (omissis).
Tra l'altro, la compagnia di assicurazione aveva restituito l'atto di citazione al (omissis) con notevole ritardo, informandolo che non intendeva spiegare una difesa - in considerazione del possibile conflitto di interessi insorto con il proprio assicurato.
In tal modo, tuttavia, (omissis) aveva impedito al (omissis) di spiegare tempestivamente le proprie difese e di avanzare istanze istruttorie.
Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. censurando la decisione di entrambi i giudici di merito che avevano disposto entrambi la compensazione delle spese del giudizio.
Osserva il Collegio: i cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata il giudice di appello ha spiegato che vi erano forti dubbi per quanto riguarda la materialità dell'incidente denunciato in ritardo dal (omissis).
Quanto alla constatazione amichevole, il giudice di appello è giunto alle medesime conclusioni cui sono poi pervenute le sezioni unite di questa Corte, secondo le quali:
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. S.U. n. 10311 del 2006).
Il giudice di appello ha spiegato che numerosi elementi facevano sorgere dubbi persino in ordine alla materialità dell'incidente (il ritardo nell'invio della denuncia alla compagnia, l'indirizzo non corretto dell'assicurato indicato in polizza, e ribadito per due volte nel modello CID, la rinuncia dell'attore alla escussione del teste ammesso).
Mancando la prova dell'incidente, ogni altra questione rimane assorbita (anche quella del doloso inadempimento dell'assicurato all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, di cui all'art. 1913 c.c.).
Sulla base di tutti questi elementi il Tribunale ha rigettato la domanda rivolga dal (omissis) e dal (omissis) nei confronti della (omissis), osservando che la confessione poteva spiegare effetto solo nei confronti dello stesso confitente.
Correttamente, dunque - ha concluso il Tribunale - il primo giudice aveva condannato il solo (omissis) a risarcire i danni denunciati dal (omissis).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in
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