Consiglio di Stato sez. VI 21/3/2011 n. 1713; Pres.
Coraggio, G., Est. Polito, B.R.
Rimborso delle spese legali
Rimborso delle spese legali
Con
determinazione 333.A/U.C./5769 – TL in data 12 settembre 2008- oggetto di
successiva conferma con atto dell’ 11 marzo 2009 - ilMinistero dell’ interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza -acquisite le osservazioni del
destinatario del provvedimento sulpreavviso di atto negativo, ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 7agosto 1990, n. 241 - respingeva, uniformandosi
ai pareri espressidall’ Avvocatura distrettuale dello Stato, la domanda
dell’ispettore superiore della Polizia di Stato @@@@@, intesa ad ottenere,ai
sensi dell’art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ilrimborso delle spese
sostenute per patrocinio legale in giudiziopromosso nei suoi confronti con
imputazione per i reati di cui agliartt. 82, 314 e 323 c.p., connessi all’
espletamento del servizio(gestione di spaccio riservato agli appartenenti alla
Polizia diStato), conclusosi con sentenza assolutoria ai sensi dell’art.
530c.p.p. perché il fatto non sussiste.
Avverso
la determinazione negativa il @@@@ proponeva impugnativaavanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Campania.
Ilricorso era respinto con sentenza in forma semplificata n. 4325 del23 luglio 2009 .
Ilricorso era respinto con sentenza in forma semplificata n. 4325 del23 luglio 2009 .
Il
Consiglio di Stato , con lasentenza in epigrafe indicata, ha deciso
differentemente da quanto èstato considerato dal Ministero, dall'Avvocatura di
Stato e dalT.A.R. Della Campania. A volte persitere può dare le
giustegratificazioni.
Nella specie il provvedimento
didiniego impugnato in prime cure, facendo proprie le conclusioni delparere
rassegnato dall’ Avvocatura distrettuale, dà rilievo allaparte motiva della
sentenza, che non consente di ritenere esclusa laresponsabilità dell’ imputato,
perché non ha fornito prova dellapropria innocenza, ma ha beneficiato del
ragionevole dubbio, inpresenza dell’ insufficienza della prova, che dà ingresso
all’assoluzione secondo il canone processuale penalistico del favor rei.
Come prima accennato l’ art. 18 della legge n. 137 del 1997assume a presupposto del diritto al rimborso delle spese perpatrocinio legale il giudizio si sia concluso con sentenza oprovvedimento che “escluda” la responsabilità.
L’ art. 530c.p.p. al primo comma individua una pluralità di formuleassolutorie, che prendono in considerazione: l’ insussistenza delfatto reato (il fatto non sussiste); la non attribuibilità dellafattispecie criminosa all’ imputato (l’ imputato non lo hacommesso); l’ inesistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie criminosa (il fatto non costituisce reato); la mancataprevisione per legge del fatto come reato o che sia stato commesso dapersona non imputabile.
La disposizione in esame, al secondocomma, recepisce la regola di giudizio in base alla quale vapronunziata l’ assoluzione anche quando manchi o sia insufficienteo contraddittoria la prova sulla sussistenza del fatto reato, sullasua commissione da parte dell’ imputato, sulla qualificazione delfatto stesso come reato, ecc.
Entrambe le ipotesi assolutorieescludono ogni responsabilità agli effetti penali, in esito agiudizio valutativo e di graduazione delle prove assunte, nel loroconcorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilitàdell’ imputato. Il dispositivo è, quindi, sempre di pienoproscioglimento, essendo stata espunta la formula assolutoria delcodice di procedura penale previgente (art. 479, comma terzo) che, inassenza di prove sufficienti per pervenire alla condanna, prevedeval’ assoluzione per insufficienza di prove.
In presenza di unasentenza che, come nel caso di specie, nega la responsabilità aglieffetti penali dell’ imputato, sussiste il diritto alla misuraindennitaria, in concorso con gli ulteriori elementi dall’ art. 18della legge n. 137 del 1997, trattandosi di disposizione che nondiscrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefiguratedall’ art. 530 c.p.p. e non assegna all’ Amministrazione un’area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsia quella effettuata dal giudice a quo.
Accedere all’ oppostatesi consentirebbe, muovendo dalla motivazione della sentenzaassolutoria, una riedizione in sede amministrativa del giudizio sull’ascrivibilità o meno all’ imputato del fatto reato per il quale èstata esercitata l’ azione penale dando, quindi, luogo ad unarinnovata valutazione nel merito degli estremi di responsabilità,che l’ art. 18 della legge n. 137 del 1997 non prevede affatto e,tantomeno, consente.
Per le considerazioni che precedono l’appello va, quindi, accolto e, per l’ effetto, va accolto ilricorso di primo grado e vanno annullati gli atti con essoimpugnati.
I particolari profili dell’ insorta controversiaconsentono la compensazione fra le parti di spese ed onorari per idue gradi di giudizio.
Come prima accennato l’ art. 18 della legge n. 137 del 1997assume a presupposto del diritto al rimborso delle spese perpatrocinio legale il giudizio si sia concluso con sentenza oprovvedimento che “escluda” la responsabilità.
L’ art. 530c.p.p. al primo comma individua una pluralità di formuleassolutorie, che prendono in considerazione: l’ insussistenza delfatto reato (il fatto non sussiste); la non attribuibilità dellafattispecie criminosa all’ imputato (l’ imputato non lo hacommesso); l’ inesistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie criminosa (il fatto non costituisce reato); la mancataprevisione per legge del fatto come reato o che sia stato commesso dapersona non imputabile.
La disposizione in esame, al secondocomma, recepisce la regola di giudizio in base alla quale vapronunziata l’ assoluzione anche quando manchi o sia insufficienteo contraddittoria la prova sulla sussistenza del fatto reato, sullasua commissione da parte dell’ imputato, sulla qualificazione delfatto stesso come reato, ecc.
Entrambe le ipotesi assolutorieescludono ogni responsabilità agli effetti penali, in esito agiudizio valutativo e di graduazione delle prove assunte, nel loroconcorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilitàdell’ imputato. Il dispositivo è, quindi, sempre di pienoproscioglimento, essendo stata espunta la formula assolutoria delcodice di procedura penale previgente (art. 479, comma terzo) che, inassenza di prove sufficienti per pervenire alla condanna, prevedeval’ assoluzione per insufficienza di prove.
In presenza di unasentenza che, come nel caso di specie, nega la responsabilità aglieffetti penali dell’ imputato, sussiste il diritto alla misuraindennitaria, in concorso con gli ulteriori elementi dall’ art. 18della legge n. 137 del 1997, trattandosi di disposizione che nondiscrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefiguratedall’ art. 530 c.p.p. e non assegna all’ Amministrazione un’area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsia quella effettuata dal giudice a quo.
Accedere all’ oppostatesi consentirebbe, muovendo dalla motivazione della sentenzaassolutoria, una riedizione in sede amministrativa del giudizio sull’ascrivibilità o meno all’ imputato del fatto reato per il quale èstata esercitata l’ azione penale dando, quindi, luogo ad unarinnovata valutazione nel merito degli estremi di responsabilità,che l’ art. 18 della legge n. 137 del 1997 non prevede affatto e,tantomeno, consente.
Per le considerazioni che precedono l’appello va, quindi, accolto e, per l’ effetto, va accolto ilricorso di primo grado e vanno annullati gli atti con essoimpugnati.
I particolari profili dell’ insorta controversiaconsentono la compensazione fra le parti di spese ed onorari per idue gradi di giudizio.
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