Messaggio INPS 4/3/2010 n. 6512
Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza
In
occasione dell’estensione al figlio convivente del beneficio in oggetto, così
come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 26 gennaio
2009, con messaggio n. 19583
del 2 settembre 2009 sono
state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della
convivenza, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali all’uopo interpellato, che si dovesse far riferimento,
in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio.
A
seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della
coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il richiedente la residenza
nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del
disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.
Infatti,
con Lett.Circ. 18 febbraio
2010, n. 3884, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26
gennaio 2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè
la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in
interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al
genitore disabile.
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni
ministeriali, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di
specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi
condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero
civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
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