Consiglio di Stato sez. V 4/3/2011 n. 1408; Pres. Quadri,
F., Est. Gaviano, N.
1. Concorso - Commissione giudicatrice - Nomina - Impugnazione
2. Concorso - Commissione giudicatrice - Nomina - Competenza - Dei dirigenti
1. Concorso - Commissione giudicatrice - Nomina - Impugnazione
2. Concorso - Commissione giudicatrice - Nomina - Competenza - Dei dirigenti
1.
La nomina della commissione giudicatrice può essere impugnata dal candidato
solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la
nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e
diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui.
2.
L’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del 1990, nel testo riformato dalla
legge n. 127 del 1997, secondo il quale ai dirigenti spettano tutti i compiti
che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli
organi di governo dell'ente, costituisce disposizione immediatamente applicabile
senza bisogno dell'interposizione di apposite fonti secondarie, cui spetta solo
la determinazione delle modalità d'esercizio della competenza, comunque
indefettibile e tale da non tollerare impedimenti o soluzioni di continuità.
Perciò è illegittimo il provvedimento di nomina di una commissione di concorso
effettuata dalla Giunta provinciale e non già dal competente dirigente, a nulla
rilevando le specifiche norme regolamentari della Provincia.
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