mercoledì 16 maggio 2012

CONCORSI PUBBLICI - ACCESSO AI CURRICULA VITAE DEI PARTECIPANTI



Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.I 1/4/2010 n. 897
Diritto di accesso ai curricula dei candidati

(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato ad una selezione pubblica indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente avvocato. All'esito della procedura ha avuto comunicazione dell'avvenuto conferimento dell’incarico ad altro concorrente non specificato, senza che gli venisse fornita motivazione in proposito. Con nota 16 novembre 2009 inviata tramite fax nella medesima data ha quindi richiesto l'accesso alla documentazione epigrafata, e non avendo avuto riscontro si è determinato a proporre il presente ricorso, notificato il 15 gennaio 2010 e depositato il 29 gennaio 2010. 
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto parzialmente. 
Non vi è dubbio che il ricorrente abbia una posizione tutelata ad accedere alla documentazione amministrativa inutilmente richiesta all'Azienda intimata. Tale posizione legittimante nasce dalla sua partecipazione alla citata selezione pubblica, ciò che ha creato un suo interesse diretto, concreto ed attuale a conseguire la relativa documentazione poiché da questa potrà valutare se l'operato dell'Azienda sia stato legittimo o se invece sia stato caratterizzato da vizi suscettibili di determinarne l’annullamento. Deve quindi essere ordinata l'esibizione della documentazione inutilmente chiesta dal ricorrente, con esclusione però dei curricula dei partecipanti alla selezione. Questi ultimi documenti infatti possono rappresentare dati personali dei partecipanti medesimi, l'accesso ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è consentito solo in presenza di esigenze difensive che devono essere rappresentate dall'istante. È ben vero che, a causa del comportamento omissivo dell'Azienda, il ricorrente non è stato messo in grado di valutare la necessità di acquisire anche detti elementi; tale necessità egli potrà evincere e rappresentare in una nuova istanza di accesso dall'esame della restante documentazione che ha vanamente richiesto, la quale dovrà essergli prodotta dell'intimata Azienda Ospedaliera entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza. L'Azienda dovrà anche fornire i domicili dei partecipanti alla pubblica selezione in questione al fine di mettere in grado il ricorrente di notificare loro eventuali ulteriori atti giudiziari a propria difesa. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di produrre la documentazione di cui in motivazione nei termini e con le modalità ivi indicate. 
Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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