domenica 20 maggio 2012

CONCORSI INTERNI


Consiglio di Stato sez.IV 12/2/2010 n. 769
Concorsi interni
(omissis)
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di primo grado, il signor Giuseppe De Luisi ha impugnato il bando della selezione interna, indetta nell’anno 2005 dal Ministero appellato, per il conferimento di posizioni “super” al personale appartente alla area funzionale C e collocato in posizione economica C3.
Con la sentenza impugnata, il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’appello proposto dal soccombente avverso tale sentenza è infondato.
E’ infatti ormai stabilmente acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice il principio secondo cui la riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – per le controversie in materia di procedure concorsuali di assunzione - non opera nel caso di selezioni interne, volte a consentire il passaggio del personale da una posizione economica all’altra all’interno della stessa area di inquadramento.
Nel caso all’esame, in cui si controverte del passaggio ad una posizione economica ricompresa nella stessa area di inquadramento dei candidati, la giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario.
L’appello va quindi respinto.
Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio possono essere compensati in ragione dei contrasti giurisprudenziali sussistenti all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 675 del 2006.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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